Obblighi TUSP estesi alle amministrazioni socie di società quotate (TAR Veneto n. 115 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente nei confronti delle società quotate, quali destinatarie dirette delle norme del Testo unico, e non dispensa le pubbliche amministrazioni socie dagli obblighi deliberativi e di motivazione analitica previsti dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. Di conseguenza, l’acquisizione indiretta di una partecipazione societaria da parte di una controllata di una società in house quotata impone agli enti locali soci l’adozione di una delibera analiticamente motivata e la sua trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’Autorità a esperire anche l’azione avverso il silenzio per contestare l’inerzia dell’amministrazione inadempiente, non esaurendosi la tutela nel solo rimedio impugnatorio.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da numerosi Comuni e operante secondo il modello in house providing nei servizi idrici e ambientali, è emittente di strumenti finanziari quotati e dunque qualificabile come società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del T.U.S.P. Una sua controllata ha acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società operante nel settore delle manutenzioni fognarie, con conseguente internalizzazione dell’attività di relining.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ravvisata l’assenza delle deliberazioni e delle comunicazioni imposte dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P., ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990. Il Comune resistente ha riscontrato negativamente, sostenendo l’inapplicabilità del Testo unico alle società quotate e alle amministrazioni socie. L’Autorità ha quindi proposto ricorso ai sensi del medesimo art. 21-bis, chiedendo l’accertamento dell’inerzia, la condanna a provvedere e l’annullamento della nota di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Muovendo dal dato testuale dell’art. 21-bis, comma 1, della legge n. 287/1990, ha rilevato che la legittimazione straordinaria dell’Autorità non è circoscritta al solo rimedio impugnatorio, ma si estende, in forza del principio di atipicità delle azioni, a tutti gli strumenti processuali amministrativi, ivi compresa l’azione avverso il silenzio. Il parere motivato assolve a una funzione di diffida, la cui inosservanza apre la via giurisdizionale.
Quanto all’interesse ad agire, la circostanza che l’operazione si sia già perfezionata non vale a escluderlo, poiché l’inefficacia del contratto sancita dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. attiene agli effetti negoziali e non limita il potere dell’Autorità di contestare l’omissione a monte. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale, come chiarito dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13 del 2014.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Il Collegio, richiamando i criteri dell’art. 12 delle preleggi e valorizzando la Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, ha ritenuto che il dato letterale sia univoco: la clausola riferisce l’esonero alle sole società quotate, senza menzionare le amministrazioni socie. Coerentemente con la Cons. Stato, Sez. VI, n. 3880 del 2023, essa si applica alle disposizioni che hanno come destinatarie dirette le società, non alle pubbliche amministrazioni.
La natura della società partecipata, dunque, non incide sugli obblighi degli enti soci, i quali permangono anche quando la partecipazione sia acquisita per il tramite di una società quotata. Il Collegio ha inoltre precisato che la società conserva la propria natura di società in house, soggetta al controllo analogo dei Comuni soci. L’acquisto compiuto da una sua controllata integra una decisione significativa che non può essere assunta autonomamente, ma deve essere deliberata dagli enti locali con la motivazione dell’art. 5 del T.U.S.P.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia del Comune, annullato la nota di riscontro negativo e condannato l’ente a conformarsi al parere, adottando la delibera analiticamente motivata e trasmettendola all’Autorità. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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