Partecipazioni pubbliche nel giudizio di conto e criteri di valutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 377 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di titoli azionari e partecipazioni di un ente locale deve rappresentare le quote nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Il ricorso al solo valore nominale, in assenza di raccordo con il conto del patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, non soddisfa l’esigenza di una rappresentazione veritiera e dinamica della gestione. Il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 impone la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, se impossibile, secondo criteri prudenziali. La partecipazione in una società in liquidazione permane fino alla chiusura formale della procedura e deve essere inclusa nel conto. La relazione dell’organo di controllo ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non può limitarsi ad attestare la presentazione e la parificazione, ma deve verificare puntualmente la corrispondenza dei valori alle scritture patrimoniali.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 73923, relativo all’esercizio 2020, reso dall’agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR). A seguito dell’istruttoria, integrata dalla documentazione depositata dal Comune, il Magistrato relatore ha sottoposto il conto al Collegio ravvisando irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 145, comma 4, cod. giust. cont.
Le criticità riguardavano la rappresentazione delle partecipazioni in CAMVO S.p.A. ed ESA-Com S.p.A., indicate al solo valore nominale per complessivi 177.251,00 euro, a fronte di valori da conto del patrimonio pari a 320.320,95 euro al 1° gennaio 2020 e 324.079,03 euro al 31 dicembre 2020, determinati al patrimonio netto. Era inoltre omessa la partecipazione in CISI S.r.l. in liquidazione. L’agente ha riconosciuto le criticità e rappresentato l’adozione, dal 2024, del criterio del patrimonio netto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. cod. giust. cont.: non una mera verifica formale dello schema contabile, ma l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati, con riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente.
Sul criterio di rappresentazione, la Corte rileva che l’agente ha indicato le partecipazioni al solo valore nominale, senza raccordo con il conto del patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ne deriva una significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, con un valore immutato rispetto all’esercizio precedente e non riflettente le variazioni patrimoniali. Tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione del conto giudiziale, che esige la rappresentazione della effettiva consistenza economico-patrimoniale. La base di ogni rendicontazione è costituita dagli inventari, che devono essere aggiornati e verificati e fungono da punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori del conto del patrimonio e quelli del conto del consegnatario.
Assume rilievo determinante il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che prescrive la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, in difetto, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l’effettiva consistenza. Il criterio al valore nominale, statico e avulso dall’evoluzione della partecipata, non consente di cogliere le variazioni patrimoniali dell’esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025). La Corte dà atto dell’adozione del patrimonio netto dal 2024.
Quanto alla partecipazione in CISI S.r.l., la fase liquidatoria non determina l’estinzione della partecipazione, che permane fino alla chiusura formale della liquidazione. Anche in assenza di bilanci approvati negli ultimi esercizi, la quota deve essere rappresentata nel conto del consegnatario. La liquidazione richiede anzi maggiore attenzione, per i possibili effetti patrimoniali negativi e i conseguenti accantonamenti nell’avanzo di amministrazione. L’omissione è stata riconosciuta dalla stessa agente.
Infine, la relazione dell’organo di controllo ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. si limita ad attestare presentazione e parificazione del conto, senza verifica puntuale dei valori e della loro coerenza con le scritture patrimoniali. Tale modalità meramente ricognitiva non è conforme alla funzione di garanzia sostanziale dell’esattezza e completezza del conto (Sez. giur. Veneto, ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023). Le irregolarità non attengono ad ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma alla parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni. Il conto è pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. cont., in assenza di condanna, con esonero sulle spese.
Nota della Redazione
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