Mutuo, sufficienza del TAEG e ricorso per cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 15195 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, la validità della clausola determinativa degli interessi non dipende dalla sola indicazione del T.A.N., ma dalla complessiva idoneità del regolamento contrattuale e degli allegati — tra cui il piano di ammortamento sottoscritto — a consentire l’agevole individuazione delle condizioni economiche dell’operazione. L’indicazione del T.A.E.G., unitamente agli altri elementi contrattuali, assolve agli obblighi di chiarezza e trasparenza di cui all’art. 117 t.u.b. Il tasso è determinabile quando rinvia a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili. La valutazione degli elementi probatori che sorregge tale accertamento è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti, tra cui un mutuatario e due fideiussori, agiscono per l’accertamento della nullità delle clausole di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo e per la restituzione delle somme versate. La società mutuante e la cessionaria dei crediti resistono in giudizio.

Il Tribunale accoglie parzialmente le domande, dichiarando nulla la clausola per indeterminatezza degli interessi corrispettivi, stante l’omessa indicazione del T.A.N., con applicazione del tasso sostitutivo. La Corte d’appello riforma la decisione e respinge le domande, rilevando che tutte le condizioni economiche erano analiticamente indicate e desumibili dal piano finanziario. Propongono quindi ricorso per cassazione il mutuatario e i fideiussori.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il ricorso dei due fideiussori. Il giudice d’appello ha dato atto della mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla loro carenza di legittimazione attiva, non aggredita in questa sede: difetta dunque il loro interesse ad agire.

Quanto al ricorrente mutuatario, viene esaminata la dedotta carenza di legittimazione della mandataria della cessionaria, sollecitata come questione rilevabile d’ufficio. La Corte osserva che dagli atti conoscibili non emergono elementi in grado di legittimare il rilievo di tale carenza.

Il ricorso è affidato a otto motivi, tutti dichiarati inammissibili. Alcuni lamentano l’omessa pronuncia su domande e motivi non chiaramente riportati nel ricorso. Altri deducono l’omesso esame di un fatto decisivo, ma senza indicare il fatto storico asseritamente non esaminato.

La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito, non per questioni processuali (Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 1876 del 2018). Sul punto dei tassi, osserva che il tasso è determinabile quando richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028 del 2018).

Nel merito delle censure sui tassi, la sentenza impugnata non fonda la validità del contratto sulla sola indicazione del T.A.E.G., ma anche sull’agevole individuazione delle condizioni economiche nel documento e negli allegati. La doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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