Accesso agli atti militari e interesse difensivo non provato (TAR Sicilia n. 1058 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge una funzione meramente consultiva: le sue decisioni non sono vincolanti per l’amministrazione né per il giudice, hanno natura endoprocedimentale e non si consolidano in caso di mancata impugnazione. La documentazione afferente alla politica d’impiego e le Tabelle Organiche Ordinative degli Enti di Forza Armata sono sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990 e dell’art. 1048, comma 1, lett. b) e r), d.P.R. n. 90/2010, a tutela della sicurezza e della difesa nazionale. Tale preclusione non è assoluta: è superabile solo quando il richiedente provi il collegamento sostanziale tra il documento richiesto e la pretesa fatta valere in giudizio, secondo la logica del diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio permanente dell’Esercito Italiano, aveva presentato istanza di accesso agli atti in relazione al proprio trasferimento da un reggimento Bersaglieri a un altro reparto. Il Ministero della Difesa non aveva riscontrato l’istanza, così il militare si era rivolto alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, che con decisione del 18 dicembre 2025 aveva rigettato la richiesta.

Il militare ha quindi impugnato la decisione della Commissione, la relazione ministeriale richiamata e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, oltre alla condanna all’ostensione dei documenti. La questione centrale riguardava la possibilità di accedere a documenti organizzativi militari a fini difensivi nel separato giudizio sul trasferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione. Le sue pronunce non vincolano l’amministrazione, che conserva il potere di provvedere anche in senso difforme, né il giudice. Il parere ha natura endoprocedimentale e non provvedimentale, e non si consolida se non impugnato.

Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha rilevato che nel provvedimento impugnato non sono richiamate le consistenze organiche degli Enti interessati. La pianificazione d’impiego conseguente all’immissione in servizio permanente si fonda su criteri diversi, valutabili nel giudizio di impugnazione del trasferimento.

Il punto decisivo riguarda la natura dei documenti richiesti. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990 e dell’art. 1048, comma 1, lett. b) e r), d.P.R. n. 90/2010, la documentazione sulla politica d’impiego e le Tabelle Organiche Ordinative degli Enti di Forza Armata sono espressamente sottratte all’accesso. Esse descrivono dettagliatamente struttura e funzioni dei Reparti, con pregiudizio per la sicurezza e la difesa nazionale.

Il Collegio ha però precisato che la preclusione non è assoluta. Il suo superamento richiede interessi di pari o superiore livello, come l’esercizio del diritto di difesa. Il militare, pur invocando tale diritto, non ha provato il collegamento sostanziale tra la pretesa fatta valere nel giudizio di trasferimento e i documenti di cui chiedeva l’ostensione. Manca quindi l’interesse difensivo idoneo a derogare alle preclusioni normative.

Il ricorso è stato respinto e la P.C.M. estromessa dal giudizio. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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