Inammissibile l’appello avverso l’ordinanza che solleva il conflitto negativo di giurisdizione (Cons. Stato n. 10349 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice amministrativo solleva il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione non è impugnabile. Tale provvedimento esaurisce il potere del giudice che lo adotta, il quale è tenuto a proporre la questione, a pena di decadenza, alla prima udienza di merito ai sensi dell’art. 11 c.p.a., senza poter valutare il merito né ipotesi di sospensione necessaria o facoltativa. Una volta resa l’ordinanza, ogni potestas decidendi è rimessa alle Sezioni unite, cui spetta anche ogni decisione sull’ammissibilità del conflitto e sui profili di pregiudizialità. L’appello proposto avverso siffatta ordinanza è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’asserita apprensione di terreni di proprietà di alcuni privati da parte del Comune di Termoli. Nel giudizio di primo grado è controversa tanto la natura demaniale dei beni quanto la natura usurpativa o appropriativa dell’occupazione. Il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria, decisione confermata dalla Corte di appello di Campobasso n. 127 del 2021, che aveva escluso la natura demaniale del bene.

Il TAR per il Molise, con l’ordinanza n. 109 del 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite. Il Comune ha impugnato tale ordinanza chiedendo la riforma e, in via subordinata, la sospensione del giudizio riassunto in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso relativo alla natura del bene. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3350 del 12 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato anzitutto un profilo di natura processuale. Il Ministero dei Trasporti, costituendosi, ha preso posizione sul merito senza eccepire l’inammissibilità del rimedio esperito dal Comune avverso l’ordinanza che solleva il conflitto. La questione è stata quindi esaminata d’ufficio dal giudice dell’appello.

Il nucleo argomentativo ruota attorno alla funzione dell’ordinanza ex art. 11 c.p.a. Il TAR era onerato di proporre il conflitto alla prima udienza di merito, a pena di decadenza, senza possibilità di valutare il merito della domanda né di verificare ipotesi di sospensione necessaria o facoltativa. Una diversa decisione avrebbe radicato la giurisdizione presso il giudice amministrativo, precludendo la facoltà di sollevare successivamente il conflitto.

La Corte ha poi escluso l’impugnabilità del provvedimento. Né il codice del processo amministrativo né il codice di procedura civile prevedono l’appello avverso tale tipologia di ordinanza. Una volta resa, ogni potestas decidendi è trasferita alle Sezioni unite investite del conflitto.

Da ciò discende che ogni valutazione sull’ammissibilità del conflitto, compresi i profili di pregiudizialità connessi alla pendenza di un distinto ricorso innanzi alla Cassazione sulla natura demaniale del bene, è rimessa alle Sezioni unite. È dinanzi ad esse che va esaminato il riflesso sulla configurabilità di una vicenda espropriativa di tipo usurpativo o acquisitivo e sulla conseguente domanda risarcitoria proposta dal proprietario che si assume leso dalla condotta dell’autorità procedente, al di fuori dello schema legale.

L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile, con ogni decisione rimessa alle Sezioni unite di cassazione investite di entrambe le questioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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