Notifica degli atti impositivi: inesistenza come vizio residuale e sanatoria per scopo (Cass. civ. Sez. V n. 1043 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti di imposizione tributaria, l’inesistenza della notificazione costituisce un vizio residuale, configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, solo quando sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità. La notificazione dell’atto impositivo non è requisito di giuridica esistenza e di perfezionamento, ma condizione integrativa di efficacia, di modo che la sua inesistenza o invalidità non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto quando ne risulti senza dubbio la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, gravando il relativo onere probatorio sull’Amministrazione finanziaria. La proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ., applicabile agli atti sostanziali in virtù del richiamo operato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il provvedimento di autotutela in diminuzione non integra un atto sostitutivo autonomamente impugnabile, ma una mera rideterminazione della pretesa originaria, che non richiede specifica motivazione e non legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Un avviso di liquidazione ha recuperato l’imposta di registro conseguente alla registrazione di una sentenza con cui il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in un giudizio risarcitorio. La pretesa impositiva riguardava, in particolare, l’atto enunciato nella sentenza, un accordo transattivo di valore pari a euro 215.000,00, relativo all’originario preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.
Il contribuente proponeva reclamo e l’Agenzia, in autotutela, rideterminava l’importo originariamente richiesto, tassando la scrittura enunciata sul minore valore. Il ricorso veniva parzialmente accolto in primo grado e la sentenza era confermata in appello. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, dolendosi del vizio di notifica, della mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, del difetto di motivazione dell’atto e dell’errata applicazione della tariffa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il vizio di notificazione. Muovendo dal principio di strumentalità delle forme e del giusto processo, la Corte ribadisce che la notificazione è condizione integrativa di efficacia e non requisito di esistenza dell’atto impositivo. La mancata indicazione della parte richiedente determina nullità, e non inesistenza, salvo che l’atto non consenta di ricavare ad istanza di chi la notificazione sia stata eseguita: ipotesi non ricorrente, perché il contribuente si è difeso tempestivamente nel merito. La proposizione del ricorso sana la nullità per raggiungimento dello scopo.
I motivi secondo e quarto, connessi, sono respinti congiuntamente. Il potere di autotutela ex art. 2 quater del d.l. n. 564 del 1994, in caso di pendenza del giudizio, è oggetto di un’attività di rettifica in diminuzione che non sostituisce il provvedimento impositivo. Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso l’impugnabilità autonoma dell’atto di autotutela.
Quanto alla cessazione della materia del contendere, la Corte ne ribadisce i presupposti: essa richiede che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi. Quando il fatto è allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisce, non può darsi tale pronuncia. Nella specie la pretesa impositiva ha ad oggetto situazioni giuridiche diverse, sotto il profilo soggettivo e oggettivo: la prima sentenza ha tassato la scrittura privata di compravendita tra soggetti diversi, la seconda l’accordo transattivo intervenuto tra il contribuente, la società e un terzo. La diversità impedisce ogni duplicazione d’imposta.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non riproduce né allega l’atto impugnato, e in ogni caso la sufficienza della motivazione è stata accertata in fatto in entrambi i gradi. La Corte conclude per il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni sulle spese e della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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