Notifica degli atti impositivi e irreperibilità assoluta: necessarie le ricerche nel Comune (Cass. civ. Sez. V n. 26787 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è illegittima quando il messo notificatore attesta la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune. Il notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità assoluta, non residuando abitazione, ufficio o azienda né dati oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto. In difetto, si deve procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e l’attestazione dell’irreperibilità assoluta non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso una cartella esattoriale, rilevando che non gli erano stati ritualmente notificati i quattro avvisi di accertamento prodromici, relativi a recupero di Iva e imposte dirette per il periodo d’imposta 2003-2006. Gli atti impositivi erano stati emessi nei suoi confronti in qualità di amministratore di fatto di una società.
L’Agenzia delle entrate propose appello e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse il gravame, ritenendo validamente notificati gli avvisi nell’ultimo domicilio fiscale noto mediante procedura semplificata, sul presupposto della ricorrenza dei casi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe anzitutto il quesito se i giudici regionali abbiano correttamente applicato le regole sull’irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. La Corte ricostruisce il quadro richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato illegittima la norma nel suo testo originario nella parte in cui consentiva la notifica semplificata sul mero presupposto di uno dei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.
Il Collegio ribadisce, con richiamo a Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 6765/2019 e Cass. n. 2877/2018, che la notificazione può avvenire con tali modalità solo dopo che il notificatore ha svolto le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio, né azienda nel Comune in cui aveva il domicilio fiscale. La scelta del procedimento è quindi condizionata all’esito di un accertamento effettivo.
Nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbal i ed in quale contesto documentale va indicato il loro esito. Tuttavia, come precisato da Cass. n. 23183/2023, le ricerche, pur libere nelle forme, devono emergere con chiarezza e risultare attribuibili al messo notificatore in relazione alla notifica in esame.
Il percorso argomentativo si arresta sulla verifica compiuta in concreto: la pronuncia impugnata si è discostata da tali principi, perché i giudici regionali hanno ritenuto sufficiente il mancato reperimento del contribuente nella sua residenza anagrafica, senza svolgere alcuna considerazione sulle necessarie ricerche e sulla relativa modalità di documentazione. Il primo motivo, nel primo profilo, è pertanto fondato.
La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto, tratto da Cass. n. 24260/2014: è illegittima la notificazione degli atti impositivi effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 laddove il messo abbia attestato la sola irreperibilità nel Comune del domicilio fiscale, senza indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune. I restanti profili di censura e il secondo motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Nota della Redazione
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