Cartella di pagamento nulla senza l’indicazione del responsabile del procedimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8461 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa successivamente al 1° giugno 2008 deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007. Non è sufficiente, per evitare la sanzione, indicare l’ufficio o la struttura da cui l’atto promana. L’obbligo è finalizzato a rendere “personale” il rapporto tra amministrazione e contribuente, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino e il diritto di difesa. Tale regola si applica sia al procedimento di iscrizione a ruolo, sia al distinto procedimento di emissione e notificazione della cartella.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento una cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 2016, deducendone la nullità per plurime ragioni, tra cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la decisione, ritenendo sufficiente l’indicazione, quale responsabile, del preposto all’unità organizzativa da cui l’atto promanava.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che la decisione dei giudici di secondo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Il Collegio ha preliminarmente verificato che la cartella impugnata fosse stata emessa dopo il 1° giugno 2008, rendendo così applicabile l’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, il quale prevede, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella.
La Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 33565/2018) per precisare che l’indicazione dell’ufficio o della struttura non è sufficiente a realizzare la finalità di “personalizzazione” del rapporto con il contribuente. Tale finalità, già espressa dall’art. 8, comma 2, lett. c), l. n. 241/1990 e ribadita dall’art. 7, l. n. 212/2000, richiede che sia individuata una persona fisica responsabile, così da rendere effettive le garanzie di trasparenza e di informazione del cittadino.
La Corte ha inoltre precisato che i due procedimenti — quello di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella — sono distinti e autonomi. L’indicazione dell’uno non può quindi supplire alla mancanza dell’altro, come già chiarito da Cass. n. 8413/2021. Nella specie, la cartella impugnata non conteneva alcun nominativo, rendendo la stessa nulla.
Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, è stato annullato l’atto impugnato, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna dell’agente della riscossione alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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