Notifica atti impositivi: basta la ricerca anagrafica, non le utenze gas (Cass. civ. Sez. V n. 21397 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli avvisi e degli atti impositivi, la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 può essere eseguita quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, dopo aver effettuato le ricerche nel Comune di domicilio fiscale. L’ordinaria diligenza impone ricerche anagrafiche e presso l’ultima residenza conosciuta, ma non impone indagini sulla documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche, per risalire a una abitazione di fatto. L’onere di comunicare le variazioni di indirizzo grava sul contribuente, sicché l’amministrazione non è tenuta a un’opera di investigazione che ecceda quanto risultante dai registri pubblici.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente, titolare di partita Iva per attività di design, un avviso di accertamento per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2009, con recupero di Irpef, Irap e Iva. Il contribuente, appresa l’esistenza dell’atto solo all’esito di un’istanza di accesso, ne eccepiva l’inesistenza o la nullità della notificazione, per non essere state svolte le ricerche necessarie dopo il suo trasferimento.
La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo valida la notifica. La C.t.r. confermava, rilevando che non era stata proposta querela di falso e che non era stata comunicata alcuna variazione di residenza. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: l’autotutela parziale intervenuta con riduzione della pretesa originaria non determina la cessazione della materia del contendere. La modificazione in diminuzione non esprime una nuova pretesa, ma una revoca parziale della precedente, sicché permane l’interesse dell’amministrazione e del contribuente a una pronuncia sulla residua pretesa.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è respinta, perché il ricorso, pur riproponendo censure di violazione di legge già sollevate in merito, contiene una specifica critica alla sentenza di appello. Nel merito, il motivo è infondato. La Corte ricostruisce il sistema dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: la notifica segue le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c., salvo peculiarità. La lettera e) del comma 1 disciplina l’ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Il riparto tra art. 140 c.p.c. e art. 60 dipende dalla causa della mancata consegna: si applica l’art. 140 c.p.c. quando residenza e indirizzo sono conosciuti ma il destinatario è temporaneamente irreperibile; si applica la disciplina speciale quando il messo accerta il trasferimento in luogo sconosciuto, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale. La sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 non ha innovato tali principi, avendo solo uniformato il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quello degli atti di accertamento.
Quanto alla tipologia delle ricerche, la Corte richiama il parametro di normalità e buona fede e la regola dell’art. 1147 c.c.: l’ordinaria diligenza non impone ogni indagine astrattamente idonea, né spese non lievi o attese di non breve durata. Adeguate sono le ricerche svolte presso uffici anagrafici e ultima residenza conosciuta, luoghi in cui è ragionevole ritenere reperibili le informazioni lasciate dal soggetto interessato. Il principio, enunciato per la notifica ex art. 143 c.p.c., si applica per analogia alla notifica dell’atto impositivo eseguita dall’agente postale.
Nel caso concreto il giudice di merito ha accertato che l’agente, recatosi presso la residenza dichiarata, non aveva rinvenuto il contribuente e aveva appreso dalla custode del trasferimento, con segnalazione anagrafica e successiva conferma in occasione della seconda notifica. Tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità e comprovano l’adeguatezza delle ricerche. Il notificante non era tenuto a indagare sulle intestazioni delle utenze del gas. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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