La cartella di pagamento notificata alla curatela non può omettere la motivazione se la sentenza è stata resa in bonis (Cass. civ. Sez. 5 n. 16006 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento al curatore fallimentare non è idonea a sanare il difetto di motivazione dell’atto quando la sentenza di accertamento del debito tributario sia stata emessa nei confronti della società in bonis e non sia provato che la curatela ne abbia avuto conoscenza. La mera richiesta di comunicazione della trattazione dei contenziosi della fallita, inoltrata alla cancelleria del giudice tributario, non comprova la conoscenza della pendenza del giudizio e non può colmare la lacuna motivazionale della cartella. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza fondata su più rationes decidendi autonome deve essere accolto nella sua interezza; il rigetto di una sola censura rende inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre ragioni poste a base della decisione.
Il Fatto
Il fallimento di una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento emessa per IRPEG 1984, liquidata in avvisi di accertamento notificati alla società in bonis e divenuti definitivi. La CTP annullava la cartella per difetto di motivazione e violazione della par condicio creditorum. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, respingeva i gravami, confermando la carenza motivazionale e ritenendo che la pretesa erariale andasse fatta valere mediante domanda di insinuazione al passivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che la decisione impugnata è sorretta da due autonome rationes decidendi: la nullità della cartella per difetto di motivazione e l’inusualità del procedimento di notifica in luogo dell’insinuazione al passivo. Il primo motivo di ricorso attacca la prima ratio, mentre il secondo e il terzo motivo censurano la seconda. Richiamando il principio costante per cui, in caso di pluralità di ragioni autonome a sostegno della sentenza, il ricorso deve essere accolto nella sua interezza, la Corte afferma che il rigetto del primo motivo rende inammissibili gli altri per difetto di interesse.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’Agenzia delle entrate sosteneva che la curatela fosse a conoscenza del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, avendo richiesto alla segreteria della CTP di ricevere comunicazione della trattazione dei contenziosi della fallita. La Corte osserva che, sebbene il curatore abbia l’obbligo ex lege di richiedere l’elenco delle cause coinvolgenti il fallito, la mera richiesta di comunicazione, in difetto di prova che la sentenza sia stata effettivamente comunicata alla curatela, non ne comprova la conoscenza della pendenza del giudizio e non può sopperire alla carenza motivazionale della cartella.
Il primo motivo viene pertanto rigettato, con conseguente inammissibilità degli altri due motivi, pure in tesi fondati. Nulla è disposto per le spese, essendo le controparti rimaste intimate, e non si applica il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
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Nota della Redazione
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