Giudicato esterno e prova del passaggio in giudicato: onere della parte e attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 13260 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a persona di famiglia, la consegna del piego presso l’abitazione del destinatario a soggetto qualificatosi come familiare convivente fa sorgere una presunzione di regolarità ex art. 139 c.p.c., superabile solo con la prova specifica dell’occasionalità della presenza o della totale estraneità del consegnatario; la prova della non convivenza grava sul destinatario. I crediti per tributi erariali, inclusa l’IVA, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo qualificabili come obbligazioni periodiche. Il giudicato esterno, pur rilevabile anche d’ufficio, postula la prova della sua definitiva stabilizzazione, che deve risultare dalla produzione della sentenza completa della motivazione e recante l’attestazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.; la rilevabilità officiosa non esonera la parte dall’onere di porre il giudice in condizione di accertarne la formazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per IVA dell’anno d’imposta 2003, deducendo l’omessa notifica della cartella presupposta e l’intervenuta prescrizione del credito. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo con riguardo alla prescrizione degli interessi.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello della contribuente, ritenendo valida la notifica della cartella, applicabile il termine prescrizionale decennale al credito IVA e insussistente un giudicato esterno per difetto di produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza invocata. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla nullità della notifica della cartella per l’impossibilità di identificare il consegnatario indicato come familiare convivente. La Corte ha chiarito che la consegna presso l’abitazione del destinatario a persona presente nell’immobile, qualificatasi familiare convivente, integra la presunzione di regolarità di cui all’art. 139 c.p.c. Tale presunzione è superabile solo mediante prova specifica dell’occasionalità della presenza o della totale estraneità del consegnatario, onere gravante sul destinatario. Il certificato storico di famiglia non è idoneo a escludere convivenze di fatto o presenze familiari non risultanti all’anagrafe.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di merito per dimostrarne la diversità. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio motivazionale, trattandosi di una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha respinto il terzo motivo, affermando che i tributi erariali, tra cui l’IVA, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo riconducibili alle obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. La Corte ha precisato che Sezioni Unite n. 23397 del 2016 non ha qualificato come quinquennale la prescrizione dei tributi erariali, ma ha solo escluso la conversione della prescrizione breve in decennale per i titoli non giudiziali.
I motivi quarto, quinto e sesto, concernenti il giudicato esterno, sono stati esaminati congiuntamente e respinti. La Corte ha ribadito che il giudicato esterno, sebbene rilevabile anche d’ufficio, non opera in via assertiva: la parte deve acquisire al processo la prova della sua formazione, producendo la sentenza completa della motivazione e munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. Tale attestazione non è un formalismo, ma consente al giudice di verificare la non impugnazione della pronuncia invocata. La rilevabilità officiosa non esonera la parte dall’onere di porre il giudice in condizione di accertare l’effettiva formazione del giudicato.
La Corte ha inoltre escluso la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, poiché la questione del giudicato era stata introdotta dalla stessa appellante e la CTR non ha rilevato d’ufficio un fatto impeditivo nuovo, ma ha applicato un presupposto tipico dell’eccezione di giudicato esterno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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