La notifica dell’avviso di accertamento da parte di operatore postale privato è valida e fidefacente (Cass. civ. Sez. 5 n. 4251 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica di atti amministrativi e tributari, ivi compresi gli avvisi di accertamento, eseguita per il tramite di un operatore postale privato in possesso della “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, nel periodo compreso tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella introdotta dalla l. n. 124/2017, è valida e fidefacente, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999. Tale principio non si applica alla notifica di atti giudiziari, per i quali la gestione del servizio è riservata, per ragioni di ordine pubblico, al solo gestore del servizio postale universale o ai titolari di licenza individuale speciale.
Il Fatto
A seguito della notifica di un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, la società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale accoglieva il ricorso sul presupposto dell’inesistenza della notifica, in quanto eseguita da un agente privato. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la notifica di un atto impositivo eseguita, nel 2004, da un operatore postale privato fosse da considerare inesistente, essendo all’epoca tale facoltà preclusa dalla vigenza del d.lgs. n. 261/1999.
Il comune, soccombente, proponeva ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, con il quale deduceva la violazione del d.lgs. n. 261/1999, della direttiva comunitaria n. 97/67/CE e del principio di raggiungimento dello scopo dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione preliminarmente verifica la tempestività del ricorso, considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all’emergenza epidemiologica da coronavirus. Nel merito, ritiene il ricorso fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Viene chiarito che la notifica di un atto amministrativo o tributario, quale è l’avviso di accertamento, effettuata per il tramite di un operatore postale privato in possesso di licenza individuale, deve ritenersi valida e dotata di fede privilegiata. Tale affidabilità discende dalla natura dell’atto notificato: solo per gli atti giudiziari, infatti, la legge riserva la gestione del servizio a soggetti dotati di requisiti di rafforzata affidabilità, in ragione delle peculiari esigenze di ordine pubblico connesse al processo.
Pertanto, l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento impugnato sarebbe inesistente in quanto eseguita da un agente privato, è errata. La distinzione opera, infatti, tra atti giudiziari e atti non giudiziari, e non già in ragione della data di notifica, precedente o successiva alla riforma del 2017. La corte ritiene conseguentemente assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni di merito relative alla pretesa impositiva e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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