Redditometro: il giudice deve verificare l’effettività fattuale dei beni indice prima di applicare la presunzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4083 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la disponibilità dei beni indice costituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Tale presunzione opera, tuttavia, solo una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva indicati dall’Ufficio. Il giudice tributario è vincolato alla presunzione, ma conserva il potere-dovere di verificare che il bene indice esista e sia riconducibile alla categoria prevista dalla norma, potendo escluderne la rilevanza ove ne accerti l’inesistenza in fatto. La prova contraria, documentale e certa, circa la provenienza non reddituale delle somme è richiesta solo per i beni indice effettivamente posseduti. La valutazione dell’effettività del bene indice costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, relativo al periodo d’imposta 2007, con cui veniva accertato induttivamente un reddito imponibile sintetico, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, in ragione del possesso di sei cavalli da corsa, di un’autovettura e della quota di comproprietà di un immobile.
La Commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo quale valido indice di capacità contributiva solo il possesso dell’autovettura ed escludendo rilevanza alla quota di comproprietà del garage e al possesso dei cavalli, mai adibiti ad attività sportiva e quindi non riconducibili alla categoria dei cavalli da corsa prevista dal decreto ministeriale. La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello dell’Ufficio, che proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione con il giudizio pendente, proposto dal contribuente, relativo all’accertamento per un diverso anno d’imposta, non sussistendo ragioni di economia processuale per la trattazione congiunta di ricorsi aventi ad oggetto accertamenti per anni diversi e fondati su beni indice differenti.
Con l’unico motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe annullato l’accertamento senza che il contribuente avesse fornito la prova contraria circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni. L’Ufficio ha lamentato che il giudice di merito avrebbe trattato la presunzione legale come presunzione semplice, violando anche l’art. 115 c.p.c.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. La ricorrente, dopo aver illustrato astrattamente i principi desumibili dalle norme richiamate, non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR, infatti, non ha negato che la disponibilità dei beni indice costituisca presunzione legale ex art. 2728 c.c., ma ha accertato l’inesistenza fattuale dell’indice relativo al possesso dei sei cavalli da corsa, qualificati dall’Ufficio come animali da corsa senza che tale riconducibilità risultasse effettiva.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice tributario è vincolato alla presunzione legale «una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio» (Cass. n. 14859 del 2015; Cass. n. 17487 del 2016), nonché l’orientamento specificamente riferito all’indice costituito dal possesso di cavalli (Cass. n. 21335 del 2015; Cass. n. 527 del 2024; Cass. n. 2692 del 2025).
Nel verificare l’effettività dell’indice, la CTR ha compiuto un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese e declaratoria di non applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, attesa l’ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2728 c.c. – Prova contro le presunzioni legali
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso