Notifica al socio ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 dopo l’estinzione della società (Cass. civ. Sez. 5 n. 12667 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento notificato al socio quale soggetto personalmente responsabile del debito tributario della società estinta è legittimo, poiché la notifica al socio di una società cancellata dal registro delle imprese non è viziata dalla circostanza che l’ente sia ormai privo di soggettività giuridica. L’atto impositivo, infatti, non è diretto alla società ma alla persona del socio, nei cui confronti si intende far valere la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 per il debito d’imposta della società. La legittimità di tale notifica è confermata dalle Sezioni Unite, che hanno specificamente richiesto che l’accertamento sia notificato al soggetto ritenuto responsabile. La sentenza del giudice d’appello che dichiari l’inesistenza dell’avviso di accertamento per essere stato notificato a società estinta, in una controversia che riguarda la posizione del socio, incorre in un vizio di ultra-petizione, decidendo su una questione diversa da quella oggetto del giudizio.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza depositata il 24/02/2023, aveva accolto l’appello proposto da una contribuente, già socia di una cooperativa cancellata dal registro delle imprese nel 2012. La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, notificatole nel 2015 in qualità di socio e responsabile pro quota dei debiti della società estinta. Il giudice d’appello aveva ritenuto l’avviso inesistente, in quanto notificato alla società ormai estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, e quindi privo di effetti nei confronti dell’ex socio.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge relativo all’applicazione dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il termine per la proposizione, scaduto in data 24/09/2023, era stato prorogato di undici mesi dall’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 31/07/2024.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. L’errore della sentenza impugnata consiste nell’aver qualificato come inesistente un avviso di accertamento che, in realtà, era stato notificato alla contribuente quale ex socio della società estinta, contestandone la personale responsabilità tributaria. L’atto impositivo non era quindi diretto alla società cancellata, ma alla persona del socio, nei cui confronti si intendeva far valere la responsabilità patrimoniale per i debiti della società.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3625 del 12/02/2025, secondo cui la notificazione al soggetto ritenuto personalmente responsabile è legittima e specificamente richiesta. Il giudice d’appello, decidendo sull’inesistenza dell’avviso notificato alla società estinta, ha invece affrontato una questione giuridica diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio, che riguardava esclusivamente la posizione della socia. La Corte conclude che la notifica dell’avviso di accertamento al socio, personalmente responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, è atto legittimo e autonomo rispetto alla situazione della società ormai estinta, dovendosi distinguere la posizione del socio da quella dell’ente.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.