Ricarico da anni diversi e compensazione delle spese per esito globale (Cass. civ. Sez. V n. 25459 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi, le percentuali di ricarico determinate con riferimento a un determinato periodo di imposta costituiscono validi elementi indiziari per ricostruire i dati corrispondenti di anni diversi, anche non immediatamente precedenti o successivi, ove sussista una sostanziale omogeneità dell’attività e dei marchi commercializzati. L’operazione di ricostruzione del maggior reddito non subisce limitazioni assolute, dovendosi applicare i criteri di razionalità e prudenza, restando il contribuente, per il criterio della vicinanza della prova, il soggetto tenuto a dimostrare i mutamenti di mercato o di attività che giustifichino l’applicazione di percentuali diverse. Sul piano processuale, la liquidazione delle spese segue l’esito globale della lite e non quello delle singole fasi: è legittima la compensazione che riguardi anche il giudizio di legittimità, ancorché una parte sia risultata vincitrice in quella fase.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento, emettendo per l’anno 2005 un avviso di accertamento fondato sull’inattendibilità della contabilità e sulla ricostruzione induttiva del reddito. Seguivano avvisi anche verso i soci per il reddito da partecipazione.

La società e i soci impugnavano separatamente gli atti impositivi. Dopo alterne vicende di merito, il giudizio veniva cassato con rinvio e, in sede di riesame, la Commissione tributaria regionale confermava l’accertamento, rigettando sia l’appello principale dei contribuenti sia quello incidentale dell’Ufficio, con compensazione delle spese di tutti i gradi. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: due sulla legittimità dell’accertamento induttivo, uno sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, vertenti sulla legittimità e correttezza dell’atto impositivo, sono stati trattati congiuntamente. Quanto al primo, la Corte ha rilevato che le censure si limitavano a ribadire la tesi difensiva senza specifiche doglianze sull’affermazione della Commissione regionale circa la legittimità del procedimento induttivo. L’ampia divaricazione tra ricavi dichiarati e costi sostenuti integra, infatti, una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare la rettifica ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo è stato giudicato infondato. I ricorrenti contestavano l’estensione all’anno 2005 di una percentuale di ricarico determinata per il 2008. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i criteri di inerenza e di effettività della capacità contributiva non precludono all’Amministrazione di avvalersi di dati raccolti in periodi diversi, potendo la percentuale di ricarico essere determinata anche con riferimento alla dichiarazione relativa a periodi precedenti.

Il Collegio ha preso atto del contrasto giurisprudenziale e ha dato continuità all’orientamento maggioritario. In particolare, richiamando un precedente della stessa Sezione, ha ribadito che le percentuali di ricarico accertate per un anno costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati di anni diversi. L’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche in presenza di dati riferiti a periodi non contigui, in presenza di omogeneità di situazioni.

Nel caso concreto, l’avviso di accertamento dava conto della sostanziale omogeneità dei marchi commercializzati e la Commissione regionale aveva condiviso tale valutazione. I contribuenti non avevano allegato circostanze specifiche idonee a escludere tale omogeneità, restando tenuti, per il criterio della vicinanza della prova, a dimostrare eventuali mutamenti del mercato o della propria attività.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base dell’esito globale della lite e non della singola fase. È pertanto legittimo che la parte risultata vincitrice nel giudizio di legittimità non abbia diritto alle spese di quella fase ove sia rimasta soccombente rispetto all’esito complessivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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