Notifica cartella esattoriale ammessa per invio diretto del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 5098 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del comma 1 dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti una modalità di notifica alternativa rispetto a quella di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla CTP di Perugia il sollecito di pagamento ricevuto dal concessionario della riscossione e le due sottese cartelle, per Irpef e Tarsu, oltre alla prodromica comunicazione dell’Amministrazione finanziaria. Il primo giudice, ritenuto ammissibile il ricorso, lo rigettava.
La CTR accoglieva l’appello della contribuente, rilevando che le cartelle erano state notificate direttamente a mezzo raccomandata dal concessionario, modalità preclusa dall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973, che riserverebbe tale notificazione diretta al solo ente impositore. Il concessionario proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, pure articolato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il terzo motivo del ricorso principale, perché attiene all’unica esplicita ratio decidendi della sentenza impugnata. Il motivo è fondato. Un orientamento costante di legittimità (Cass. n. 6395 del 2014, Cass. n. 4567 del 2015, Cass. n. 20918 del 2016) afferma che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La seconda parte del comma 1 dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 configura una modalità di notifica alternativa, affidata al concessionario e all’ufficiale postale, distinta da quella della prima parte, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata, essendo l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione. Il penultimo comma del medesimo articolo conferma tale lettura, imponendo al concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione o l’avviso di ricevimento.
Il primo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). La motivazione impugnata è graficamente esistente e individua una precisa ratio decidendi. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo qualifica condizionato (Cass. Sez. U. n. 5456 del 2009). Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando dove e in che termini la questione fosse stata posta in appello (Cass. Sez. U. n. 20181 del 2019). I residui due motivi sono parimenti inammissibili, perché censurano notifiche su questioni rimaste assorbite dalla preliminare affermata impossibilità del ricorso alla notificazione diretta: il ricorso proposto dalla parte rimasta vittoriosa in appello, al solo scopo di risollevare questioni non decise perché assorbite, è inammissibile (Cass. n. 29662 del 2023).
La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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