Revocazione per errore di fatto solo se motivo omesso (Cass. civ. Sez. I n. 22476 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. La revocazione è esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma il vizio revocatorio deve escludersi ogniqualvolta la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune delle argomentazioni svolte. In tale ipotesi è dedotto non un errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, bensì un errore di giudizio, estraneo al perimetro dell’impugnazione speciale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto istanza di pagamento di un credito maturato nei confronti del fallimento, credito risultante dal rendiconto finale dell’attività. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza, poiché il curatore si era opposto al pagamento eccependo la possibile esistenza di contrapposti crediti della fallita, da accertare in indagini penali in corso.
Il reclamo avverso quel provvedimento era stato respinto dal Tribunale di Roma, sul rilievo che, a fronte della contestazione del curatore, il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt. 93 e ss. legge fall. L’impugnazione per revocazione proposta dalla società avverso il decreto del Collegio era stata dichiarata inammissibile. Il conseguente ricorso per cassazione era stato a sua volta dichiarato inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la pronuncia di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’istanza di interruzione del giudizio, depositata dalla ricorrente dopo la sentenza dichiarativa del suo fallimento. L’istanza è respinta: nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una parte non determina l’interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio.
Nel merito, la ricorrente denuncia l’omessa lettura e il mancato scrutinio di alcuni motivi del ricorso principale per cassazione, sostenendo che ciò integrerebbe un errore revocatorio. La Corte osserva però che la parte non esplicita quali sarebbero i motivi non esaminati, limitandosi a ribadirne in questa sede la pretesa fondatezza.
La Corte ricorda che i motivi del ricorso principale erano tre: la nullità dell’ordinanza decisoria per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 111-bis legge fall. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione dei medesimi articoli in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Tali motivi, secondo l’ordinanza impugnata, tendevano a riproporre questioni di merito, e il ricorso era stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata si era arrestata a una pronuncia di inammissibilità.
Il ricorso per revocazione, conclude la Corte, si concreta nella reinterpretazione e nell’ulteriore illustrazione dei motivi già proposti, alla luce dell’errore in cui era incorso il ricorrente: si cerca di emendare ex post quell’errore, asserendo che la Corte non ha adeguatamente inteso il senso delle difese. Così argomentando la parte si allontana dal paradigma della revocazione per errore di fatto.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e delle Sezioni Unite n. 10040 del 2022: l’errore di fatto deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto risultante dagli atti, deve emergere con immediatezza senza indagini ermeneutiche e deve essere essenziale e decisivo. Nella specie il ricorso non censura sviste materiali, ma la valutazione e l’interpretazione dei motivi: censura estranea al perimetro applicativo della revocazione, che ne impone la declaratoria di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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