Accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973 e onere della prova (Cass. civ. Sez. 5 n. 7359 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta dall’Amministrazione finanziaria non soltanto dalla incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, ma anche sulla base di presunzioni semplici. Tali presunzioni, per integrare il presupposto dell’accertamento induttivo, devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex artt. 2727 e 2729 c.c. Ne consegue che, una volta che l’Ufficio abbia provato l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti e la sussistenza di collegamenti organici tra le società coinvolte, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione, assicurando la prova puntuale della correttezza della dichiarazione fiscale, ad esempio attraverso la produzione delle scritture contabili. La mancata produzione di tali scritture non consente di superare la contestazione dell’illegittima deduzione dei costi.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di altra società, era emerso che quest’ultima aveva emesso fatture per operazioni inesistenti. Il controllo era stato esteso ai clienti di tale società, tra cui la società contribuente, alla quale l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41-bis del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972. Con tale atto veniva accertata una maggiore base imponibile IRES e IRAP e una maggiore IVA, oltre all’irrogazione di sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del vantaggio conseguito dall’utilizzo delle fatture. In accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, ritenendo che la società non avesse dimostrato di non aver utilizzato le fatture, non avendo prodotto i libri e le scritture contabili e limitandosi alla produzione dello spesometro. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo: nel primo caso la contabilità presenta lacune che l’Ufficio può completare anche con presunzioni semplici; nel secondo, l’inattendibilità delle scritture consente di prescinderne e di determinare l’imponibile sulla base di elementi indiziari.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha affermato che, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, l’Amministrazione può legittimamente ricorrere all’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 per desumere il reddito sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale non solo aveva accertato l’inesistenza delle operazioni, ma aveva anche evidenziato l’esistenza di collegamenti organici tra la società ricorrente e la società emittente le fatture, elementi che smentivano l’inconsapevolezza del meccanismo fraudolento. La mancata produzione delle scritture contabili in appello aveva impedito di verificare l’effettivo mancato utilizzo delle fatture, non assumendo rilievo dirimente la generica affermazione difensiva di aver prodotto il registro IVA.
La Corte ha quindi disatteso la tesi della ricorrente secondo cui l’accertamento induttivo presupporrebbe l’effettivo inserimento dei dati mendaci nella dichiarazione, chiarendo che la norma citata consente di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate anche tramite presunzioni semplici. Una volta presunta l’esistenza di passività dichiarate, spetta al contribuente superare detta presunzione, fornendo la prova puntuale della correttezza della dichiarazione, onere non assolto nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.