Notifica tramite raccomandata diretta, non serve la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13597 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 1, comma 813, l. n. 145/2018 in quanto privo di efficacia retroattiva. L’attestazione dell’agente notificatore di non aver reperito il destinatario all’indirizzo costituisce elemento estrinseco dell’atto pubblico, contestabile solo tramite querela di falso.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari dichiarava dovute dal contribuente le somme portate da alcune cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dall’INPS, ritenendo ritualmente eseguita la notifica degli atti e conseguentemente non maturata la prescrizione dei crediti.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità o inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento dell’8.1.2018, eseguita dal messo notificatore dopo aver attestato l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo di residenza, e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti. Resisteva l’INPS con controricorso, mentre l’Inail e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restavano intimate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità delle doglianze con cui il ricorrente lamentava un vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo la pronuncia di appello conforme a quella di primo grado sui punti ancora in discussione.

Nel merito, ha ritenuto infondate le censure concernenti l’efficacia probatoria dell’attestazione del messo notificatore, la quale fa piena prova fino a querela di falso in quanto attinente all’attività svolta dal pubblico ufficiale e quindi al contenuto estrinseco dell’atto, non contrastabile con semplici presunzioni o deduzioni.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione tramite raccomandata informativa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, applicandosi le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982 sulla notifica a mezzo posta.

Ha infine ritenuto inammissibili le censure che sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio circa il luogo di esecuzione della notifica, essendo stata accertata dalla Corte territoriale la rituale adozione della procedura notificatoria presso l’indirizzo di residenza del contribuente risultante dalla visura versata in atti. La notifica è stata pertanto ritenuta correttamente eseguita, con conseguente interruzione della prescrizione e rigetto integrale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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