Notifica cartella: ricerche del messo e giudicato esterno nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 27299 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo che accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve provvedere al deposito dell’atto nella Casa comunale e all’affissione nell’albo, ma deve altresì indicare le ricerche svolte, in primo luogo quelle anagrafiche: la notifica è invalida ove il notificatore si limiti a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, che impedisce ogni controllo del suo operato. Nelle liti sulla riscossione il concessionario ha generale legittimazione passiva e l’indicazione dell’ente creditore quale contraddittore non determina l’inammissibilità della domanda. Il giudicato esterno è opponibile in cassazione solo se formatosi prima dell’udienza di discussione e se la sua formazione sia stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla CTP di Napoli il preavviso di fermo amministrativo notificatole nel marzo 2015, posto a fondamento di quattro cartelle di pagamento relative a tributi e accessori per gli anni di imposta 2008 e 2009. La contestazione riguardava le prime tre cartelle, per vizi di notifica.

La CTP rigettava il ricorso, rilevando l’omessa citazione della società di riscossione e il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, e ritenendo le cartelle legittimamente emesse e regolarmente notificate. La CTR Campania confermava la decisione, affermando la propria giurisdizione e l’impugnabilità del preavviso anche per vizi propri dell’atto presupposto non ritualmente notificato.

La contribuente ricorre per cassazione con sette motivi, evocando in giudizio sia l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta inattiva. In memoria chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere: la parte ha prodotto copia autentica della sentenza che ha accolto la revocazione, ma senza alcuna attestazione di giudicato. Non basta la produzione dell’atto, occorrendo la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. attestante che la pronuncia non è soggetta a impugnazione; né rileva la mera non contestazione della controparte.

È fondato il terzo motivo, preliminare perché attinente alla legittimazione passiva. Ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, l’esattore che non voglia rispondere dell’esito sfavorevole della lite deve chiamare in causa l’ente creditore; ma l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda. La CTR ha quindi errato nell’escludere la legittimazione dell’Agenzia delle entrate.

Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili. Nella specie il giudicato esterno, invocato in relazione a un giudizio parallelo sull’iscrizione ipotecaria, si è formato dopo la proposizione dell’appello ma prima dell’udienza di discussione: la ricorrente avrebbe dovuto allegare di averlo tempestivamente eccepito nel merito. Il riferimento alla sentenza n. 28235 del 2015 contenuto nell’atto di appello non era funzionale a un’eccezione di giudicato non ancora formatosi.

Infondato è poi il quinto motivo. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è enunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza; è esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La CTR ha invece esposto in modo chiaro le ragioni della propria decisione.

È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Quanto alla cartella notificata con il rito della irreperibilità assoluta, la CTR ha errato nel ritenerla valida pur mancando qualsiasi annotazione sulle ricerche svolte. Quanto alle altre due, la CTR ha errato nel qualificarle come notificate per irreperibilità assoluta, risultando dalle relate il rito della irreperibilità relativa: la CTR ha così omesso le verifiche sulla raccomandata informativa, dovute per le notificazioni successive alla Corte cost. n. 258 del 2012. Infondato, infine, il quarto motivo, essendo il preavviso correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, già conosciuti o conoscibili dal contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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