Notifica di cartelle esattoriali: la mancata prova contraria sul contenuto del plico (Cass. civ. n. 16017 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente. Il destinatario che deduca che il plico non conteneva alcun atto, o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione. La mera produzione delle ricevute di ritorno è pertanto idonea a fondare la presunzione di riferibilità dell’atto notificato al credito indicato nella cartella esattoriale, salva la prova contraria del destinatario.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale dalla notificazione. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo interrotto il termine prescrizionale per effetto di due successive intimazioni di pagamento notificate nel corso del rapporto.
La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale, che riteneva provata la notifica della cartella nel 2013 e delle due intimazioni interruttive rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2967 c.c..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Il Collegio ha ribadito che, in materia di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c., secondo il principio di vicinanza della prova.
A fronte della prova della notifica degli atti interruttivi, l’onere di dimostrare che tali notificazioni non riguardassero le intimazioni di pagamento relative alla cartella contestata gravava sul destinatario, ossia sul contribuente ricorrente. Nella specie tale prova contraria era difettata, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione di riferibilità dell’atto notificato al credito azionato.
La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente, con il solo esonero dell’agente della riscossione, costituitosi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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