Avviso di rettifica immobiliare motivato per relationem e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 867 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti aventi ad oggetto beni immobili e adottato a seguito di comparazione con beni simili, è adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, essendo in tal modo adempiuto anche l’obbligo di allegazione. Il contenuto essenziale è l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento, idonee a consentire al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato. È sufficiente che la motivazione enunci i criteri astratti di determinazione del maggior valore, restando fermo l’onere probatorio dell’Amministrazione. Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria recuperava maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, in conseguenza della rivalutazione del valore di due terreni acquistati dal contribuente, elevando il valore del terreno non agricolo e quello del terreno agricolo sulla base di atti di compravendita ritenuti comparabili.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 50% il maggior valore accertato. L’appello del contribuente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che reputava l’accertamento adeguatamente motivato e formato il giudicato interno sulla riduzione di valore. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava motivazione contraddittoria e apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che, sulla determinazione del valore dei terreni, si è in presenza di una doppia conforme: la CTR ha ribadito la decisione di primo grado e il ricorrente non ha allegato né dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse. In tal caso il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il motivo è inammissibile anche perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il ricorrente mira in realtà a una diversa rivalutazione dei fatti storici, relativi al valore reale dei terreni e ai beni presi come termine di comparazione.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., è inammissibile: un motivo di questo tipo è scrutinabile solo se deduce che il giudice di merito ha applicato in modo erroneo la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, attribuendolo a parte diversa da quella onerata. Qui, invece, si postula solo un esito valutativo non condiviso.

Quanto al terzo e al quarto motivo, concernenti l’onere probatorio e la motivazione dell’atto, il Collegio osserva che l’avviso può essere motivato per relationem. Rileva pacifica la mancata allegazione degli atti di vendita in comparazione, ma nel contempo la completezza della descrizione sintetica contenuta nell’avviso, che indicava estensione, ubicazione, zona ed epoca di acquisto. Trattandosi di terreni della stessa zona e del medesimo Comune, adeguatamente individuati, la censura di difetto di motivazione non può essere accolta, risultando rispettato il parametro dell’art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il quinto motivo, sull’apparenza della motivazione, è infondato: il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto, restando disattesi per implicito gli argomenti non esaminati ma subvalenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite e obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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