Notifica per irreperibilità assoluta nulla senza effettive ricerche (Cass. civ. Sez. V n. 19769 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che lo stesso non abbia più né abitazione né ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale. È nulla la notificazione fondata su mere informazioni generiche o sulla sola dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata, in assenza di menzione delle effettive ricerche espletate. La nullità della notificazione dell’atto prodromico si riflette sulla cartella di pagamento che ne costituisce il titolo. Nel giudizio di legittimità la morte della parte, sopraggiunta dopo la rituale instaurazione, e la rinuncia al mandato del difensore non comportano interruzione del processo né esimono la Corte dall’esame del ricorso.
Il Fatto
La controversia prende avvio dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento recante IRPEF per l’anno di imposta 2005. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente avverso la prima decisione, a lui sfavorevole.
Il giudice di appello confermava l’inammissibilità della memoria depositata in primo grado perché contenente motivi nuovi e, nel merito, riteneva avvenuta la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, come attestata dall’agente postale. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre la società di riscossione non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta il decesso del ricorrente e la rinuncia al mandato del difensore, depositati in prossimità della camera di consiglio. Richiamando propri precedenti (Cass. n. 1757 del 29.01.2016, Cass. n. 24635 del 2015, Cass. Sez. U. n. 9692 del 2013 e Cass. n. 28004 del 14.10.2021), si afferma che nel giudizio di legittimità non è applicabile l’interruzione del processo per morte della parte sopraggiunta dopo la rituale instaurazione, e che la rinuncia al mandato non esime il difensore dal compimento delle attività immanenti connesse alla funzione di procuratore.
Nel merito, l’unico motivo deduce la violazione degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l’esecuzione della notifica secondo il rito dell’irreperibilità assoluta pur non avendo il contribuente mai mutato la propria residenza.
La censura è accolta. Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 2877 del 07.02.2018, nonché Cass. Sez. V n. 6765 del 08.03.2019), prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), occorrono ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente: non bastano le generiche informazioni del custode dello stabile, né le attività presso il portiere se il contribuente risulti detenuto nel medesimo Comune. Anche con riguardo all’art. 143 cod. proc. civ. (Cass. n. 40467 del 16.12.2021; Cass. n. 8638 del 03.04.2017) è insufficiente la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto”, senza specificazione delle concrete attività compiute.
Applicando tali principi, la notificazione dell’avviso prodromico è nulla: non è sufficiente la dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata dall’agente postale, senza alcuna menzione delle effettive ricerche. Alla nullità dell’atto prodromico consegue la nullità della cartella e l’accoglimento del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità sono poste in solido a carico dell’Agenzia delle entrate e della società di riscossione.
Nota della Redazione
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