Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 21474 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione. Il controllo consiste in una verifica in negativo, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensazione, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa. Il giudice di legittimità è chiamato ad accertare che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non siano illogiche o erronee. La regola opera anche nel giudizio di ottemperanza, dove la valutazione discrezionale del giudice di merito resta insindacabile se sorretta da motivazione plausibile.
Il Fatto
Un avvocato propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso l’ordinanza resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 21.11.2022 e non notificata. Nel giudizio di ottemperanza promosso dallo stesso ricorrente era stata disposta la compensazione delle spese di lite.
La Regione Lazio resiste con controricorso. La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che la compensazione sia stata pronunciata in assenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censurando la compensazione disposta dal giudice nella fase di ottemperanza.
La Corte richiama la motivazione del giudice di merito, che aveva dichiarato la cessata materia del contendere dopo aver preso atto del mandato di pagamento emesso in favore del ricorrente prima dell’udienza camerale, respingendo la domanda di condanna alle spese per avere la resistente motivato le ragioni del lieve ritardo.
Il principio applicato è consolidato. Il sindacato di legittimità sulla compensazione mira a evitare ragioni illogiche o erronee e si traduce in una verifica in negativo, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, sent. n. 157 del 2014, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione delle spese.
Il giudice di legittimità deve quindi stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non siano illogiche o erronee, in conformità con la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla parte motiva della sentenza (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
Nel caso concreto la motivazione risulta non illogica, né errata: nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, il giudice di merito ha attribuito rilievo decisivo al lieve ritardo e alla mancata risposta del ricorrente alle richieste di chiarimento della resistente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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