Notifica a mezzo posta perfezionata con consegna all’ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. V n. 15965 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, opera nell’ordinamento un principio generale secondo cui la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento. Il timbro di accettazione apposto dall’ufficio postale attesta con fede privilegiata la data di consegna del plico destinato alla spedizione. Non può imputarsi al mittente che la postalizzazione avvenga il giorno successivo per esigenze organizzative dell’agente notificatore. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto se la svista concerne il fatto probatorio in sé, mentre va fatto valere ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. se il fatto probatorio ha costituito punto controverso.

Il Fatto

Una società contribuente impugna davanti alla giustizia tributaria un avviso di accertamento IMU relativo al mancato pagamento dell’imposta per l’anno 2013. La commissione provinciale accoglie il ricorso. La concessionaria del servizio di accertamento e riscossione propone appello e la CTR Lazio riforma la decisione di primo grado, ritenendo il gravame tempestivo e gli immobili ancora esistenti nell’annualità di imposizione.

La società contribuente ricorre per cassazione con sei motivi. La concessionaria resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi quarto e quinto sul rilievo che la parte, vittoriosa in primo grado, non avrebbe impugnato sul punto la sentenza. L’eccezione è destituita di fondamento: la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito respinta in primo grado esige l’appello incidentale, ma se la parte la ripropone contestando la statuizione sul punto, opera il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, atteso che nel contenzioso tributario l’appello incidentale è contenuto nelle controdeduzioni.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo della consegna dell’atto di appello alle Poste in data 19 anziché 18 febbraio 2019. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024 sul travisamento della prova e rileva che la doglianza avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Nel merito, dal timbro di accettazione il plico risulta consegnato all’ufficio postale il 18 febbraio 2019; la postalizzazione del giorno successivo non è imputabile al mittente.

Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte conferma la valenza del dato catastale quale presupposto dell’imposizione. L’iscrizione in catasto costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene, ma non necessario, essendo l’imposta dovuta da quando il fabbricato presenta le condizioni per la sua iscrivibilità. Il rilascio di un permesso di demolizione non equivale a demolizione effettiva. La valenza sussidiaria delle risultanze catastali opera solo nelle controversie di carattere petitorio.

Il quarto motivo, sulla sottoscrizione con firma a stampa, è infondato: l’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995 è norma speciale non abrogata, e nella specie la verifica della carica di amministratore unico è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese. Il quinto motivo è infondato, poiché l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non investe l’attività di accertamento delle imposte locali. Il sesto motivo è inammissibile per mancata indicazione delle date di notifica degli avvisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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