Il conferimento di mangimi nella soccida non integra cessione imponibile ai fini IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 16945 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell’ambito del contratto di soccida non costituisce cessione di beni a titolo oneroso, bensì apporto al rapporto associativo. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, l’assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile. La qualificazione contabile o dichiarativa dell’operazione come passaggio interno non è dirimente, rilevando esclusivamente la natura oggettiva dell’operazione ai fini dell’assoggettamento all’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, esercente attività di produzione di mangimi e di allevamento di pollame tramite contratti di soccida, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014. L’Ufficio contestava la corretta applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972, qualificando come “passaggi interni” le forniture di mangimi destinate all’attività di allevamento e valorizzandole al valore normale, con conseguente recupero a tassazione. La società, che aveva gestito separatamente le due attività, deduceva che i trasferimenti di mangime nell’ambito della soccida integrassero conferimenti e non cessioni imponibili.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la natura non imponibile dei conferimenti. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la disciplina dei passaggi interni tra attività soggette a separata applicazione dell’imposta presuppone che il trasferimento del bene rilevi, sul piano oggettivo, quale operazione riconducibile al campo di applicazione dell’IVA. Solo dopo tale qualificazione può porsi il tema delle conseguenti modalità di assolvimento e di valorizzazione.
Nel contratto di soccida, contratto agrario di natura associativa, la disponibilità di animali e mezzi di produzione può assumere la forma di apporto al rapporto associativo, senza che ciò configuri una cessione a titolo oneroso, difettando il trasferimento della proprietà con sinallagma in senso proprio. La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la struttura associativa della soccida, come emerge dai precedenti citati in motivazione.
La sentenza impugnata, con apprezzamento che investe la qualificazione giuridica dell’operazione alla luce della concreta struttura del rapporto, ha ritenuto che la contestazione concernesse il conferimento di mangimi ai soccidari “nei limiti stabiliti dal contratto di soccida”, qualificandolo come apporto funzionale all’esercizio in comune dell’attività di allevamento. La censura erariale, invece, prescinde dal presupposto della natura di cessione imponibile che la sentenza ha negato, sollecitando una rivalutazione della fattispecie concreta non consentita in sede di legittimità.
Quanto al richiamo all’art. 18 della direttiva 2006/112/CE, la Corte ne ha escluso la valenza dirimente, trattandosi di disposizione di natura facoltizzante che consente, ma non impone, agli Stati membri di assimilare a cessione a titolo oneroso talune destinazioni interne. Anche i documenti di prassi amministrativa richiamati non vincolano il giudice e non possono colmare il difetto del presupposto impositivo, una volta esclusa la natura di cessione imponibile dell’operazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.