Decesso dell’agente contabile e estinzione del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 178 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso dell’agente contabile, intervenuto successivamente al deposito del conto giudiziale che ne ha determinato la costituzione in giudizio, integra una causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 4, c.g.c. Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra questi e l’ente pubblico. Tale finalità viene meno con il decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., senza necessità di pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo alla gestione delle carte di identità per un periodo dell’esercizio 2021. Dall’esame del conto è emersa la regolarità della gestione nella corrispondenza tra riscossioni e versamenti, per un importo di euro 8.745,20.

Il magistrato istruttore ha inoltre rilevato il decesso dell’agente contabile e ha rimesso al Collegio la valutazione ai sensi dell’art. 108 c.g.c., disponendo le notifiche agli eredi. Fissata l’udienza di discussione e poi rinviata d’ufficio, gli eredi non si sono costituiti. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la sorte del giudizio a seguito del venir meno del soggetto tenuto alla presentazione del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che l’agente contabile è deceduto successivamente al deposito del conto giudiziale il quale, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., ne ha determinato la costituzione in giudizio. Da ciò deriva una causa di interruzione del processo, poiché l’art. 108, comma 4, c.g.c. stabilisce che, se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

Il Collegio sottolinea che il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra questi e l’ente pubblico. Si tratta di una finalità che, per sua natura, viene meno con il decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto.

A sostegno di tale conclusione la Sezione richiama un orientamento consolidato, citando Corte conti, Sez. Sardegna n. 481/2004, Sez. Calabria n. 71/2002, Sez. Lombardia n. 793/1995 e Sez. Giurisdizionale Calabria n. 145/2025, oltre a Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto, n. 80/2026 in tema di presupposti applicativi dell’art. 108, comma 6, c.g.c.

Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. La Sezione non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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