Notifica via PEC esclusione concorso e decorrenza termini (Cons. Stato n. 5779 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, eseguita dalla pubblica amministrazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto dal candidato nella domanda di partecipazione, è valida ed efficace. Tale indirizzo integra un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del d.lgs. n. 82/2005, con la conseguenza che il candidato non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni ivi indirizzate. È irrilevante la mancata iscrizione dell’indirizzo nell’INAD, che costituisce mera facoltà. Da tale recapito decorre il termine per l’impugnazione, secondo il principio di autoresponsabilità a carico del partecipante, onerato di monitorare la casella.

Il Fatto

Un candidato partecipa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016. Superate le fasi concorsuali, viene convocato per gli accertamenti di idoneità psico-fisica. A seguito di ulteriori approfondimenti, la Commissione medica esprime giudizio di non idoneità e l’amministrazione lo esclude dalla procedura.

Il candidato impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale. Il TAR, con sentenza n. 3553/2024, dichiara il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il provvedimento era stato notificato via PEC il 3 maggio 2023, mentre il ricorso era stato notificato il 2 agosto 2023, oltre il termine di sessanta giorni. Proposto appello, la questione giunge al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’appellante ha impugnato la sentenza solo in punto di irricevibilità, senza riproporre le censure di primo grado avverso i motivi di esclusione. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2880 del 2015), osserva che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado devono intendersi rinunciate se non espressamente riproposte in appello, essendo preclusa al giudice di appello la conoscenza d’ufficio dei motivi non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione. Ne consegue che, anche in caso di accoglimento sul punto dell’irricevibilità, il gravame sarebbe inammissibile per carenza di interesse.

Nel merito, l’appello è comunque infondato. Il primo giudice ha correttamente qualificato l’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione come domicilio digitale, definito dall’art. 1, comma 1, lett. n-ter), del d.lgs. n. 82/2005 come l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito certificato qualificato.

L’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD consente di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari: in tal caso chi lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. L’appellante, eleggendo l’indirizzo nella domanda concorsuale, ha accettato gli effetti del recapito.

La Corte conferma altresì la validità della trasmissione, attestata, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 68/2005, dalla ricevuta di accettazione e da quella di avvenuta consegna. In atti figura la ricevuta di consegna “nella casella di destinazione”, con i riferimenti di protocollo coincidenti con quelli della lettera di trasmissione del decreto di esclusione. Non risultano anomalie o malfunzionamenti dell’indirizzo.

Quanto all’INAD di cui all’art. 6-quater del CAD, il Collegio ribadisce che l’iscrizione è mera facoltà e non esclude la scelta di un indirizzo dedicato per singoli procedimenti, restando infondata la tesi secondo cui la P.A. dovrebbe ricorrere alla notifica cartolare. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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