Esclusione per gravi illeciti professionali e incompetenza della commissione (TAR Lombardia n. 1633 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, il grave illecito professionale consistente in un fatto di reato assume rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara anche quando non vi sia stata condanna definitiva. Il fatto può essere valutato dalla stazione appaltante a prescindere dalla contestazione penale, ma in tal caso la sua rilevanza non si estende oltre il triennio dalla verificazione. Ove invece il fatto abbia dato luogo ad atti di esercizio dell’azione penale o a provvedimenti di misure cautelari, la rilevanza giuridica permane anche oltre il triennio, dovendo la stazione appaltante tenerne conto per il tempo occorrente alla definizione del giudizio. Le cause di esclusione discrezionali si imputano all’operatore economico anche per condotte delle persone fisiche che ne assumono i ruoli societari, in applicazione della c.d. teoria del contagio. È illegittima l’aggiudicazione fondata su una Commissione giudicatrice priva, nel suo complesso, di competenza in aree lavorative omogenee a quelle oggetto dell’appalto, né sono utilizzabili i curricula non esaminati dal RUP all’atto della nomina.

Il Fatto

ARIA S.p.A. indice una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio e lavanderia destinato agli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in otto lotti. Il Lotto 3, relativo all’area nord del Comune di Milano, viene aggiudicato a un operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria.

La ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione con ricorso principale, integrato da tre atti di motivi aggiunti, contestando la nomina e la composizione della Commissione, l’ammissione dell’aggiudicataria per carenza dei requisiti generali, la valutazione delle offerte tecniche e l’anomalia dell’offerta. Propone inoltre istanza di accesso agli atti, accolta con separata sentenza della Sezione. L’aggiudicataria resiste con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di tardività e inammissibilità, richiamando i propri precedenti sui Lotti 5 e 7 della medesima gara. Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. e della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020: il termine decorre dal 15.7.2024, data in cui la ricorrente ha acquisito contezza dei vizi tramite la documentazione ostesa. Il vizio sulla nomina della Commissione, inoltre, non si riverbera in via caducante sugli altri lotti, con la conseguenza che non era necessario impugnare le aggiudicazioni degli uni né notificare ai relativi controinteressati.

Nel merito, la censura sulla competenza dei commissari è fondata. Dalla documentazione emerge che i curricula prodotti in giudizio differiscono da quelli esaminati dal RUP all’atto della nomina e non sono stati recepiti secondo l’iter amministrativo seguito per la designazione dei membri. I giudici rilevano che nessun commissario possiede competenza o titolo di studio idoneo a valutare i profili della logistica, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi noleggiati, dei sistemi di tracciamento e dei profili ambientali, cui il disciplinare riconduce specifici punteggi. La Commissione risulta quindi priva, nel suo complesso, di idonea competenza.

Quanto ai requisiti generali di partecipazione, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 consente l’esclusione del concorrente che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali; l’art. 80, comma 10-bis fissa la durata triennale e impone di tener conto del fatto nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Secondo la giurisprudenza richiamata, il fatto di reato rileva di per sé entro il triennio; in presenza di atti di esercizio dell’azione penale o di misure cautelari, la rilevanza si estende oltre. Applicando tali principi, il TAR accerta la rilevanza giuridica dei procedimenti definiti da rinvio a giudizio, mentre esclude quella dei procedimenti in cui constano solo conclusioni di indagini o archiviazione.

È parimenti fondata la censura sull’omessa dichiarazione della pregressa esclusione per conflitto di interessi accertata con sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. La relativa causa di esclusione conserva rilevanza triennale decorrente dal passaggio in giudicato. Le condotte illecite riferibili a soggetti che rivestono ruoli societari si imputano all’operatore economico in forza della teoria del contagio. La censura sull’anomalia dell’offerta resta assorbita per sopravvenuta carenza di interesse; quella sul trattamento salariale minimo è inammissibile. Il ricorso incidentale è inammissibile, non potendo il giudice amministrativo sindacare fattispecie in relazione alle quali il potere amministrativo deve ancora dispiegarsi. L’aggiudicazione è annullata, con esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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