Ottemperanza e detrazione dell’aliunde perceptum provato per presunzioni (TAR Sicilia n. 1757 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, chiamato a dare esecuzione a una sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze retributive, deve tenere conto, ai fini del calcolo, di tutto quanto il lavoratore abbia percepito nel corso del rapporto, compresi i diritti e le indennità di cui all’art. 259 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. Il datore di lavoro può provare tale aliunde perceptum anche mediante presunzioni semplici, che il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento anche in via esclusiva, quando il lavoratore, più volte richiesto, non abbia fornito i dati nella sua disponibilità né abbia smentito il ragionamento presuntivo con conteggi alternativi. L’attività di accertamento cognitorio necessaria a concretizzare il precetto della condanna generica è quindi eseguibile in ottemperanza, non essendo il giudicato limitato alle sole voci retributive liquidate dal Comune.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un lavoratore cessato dal servizio il 30 settembre 1994, hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 414/2014 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stata riconosciuta la natura di pubblico impiego del rapporto intercorso tra il dante causa e il Comune di Lentini, con condanna dell’ente alla regolarizzazione retributiva e previdenziale e al pagamento delle differenze dovute per le prestazioni di messo di conciliazione.

Il Comune, con determina n. 150 del 5 luglio 2016, aveva detratto dal dovuto anche i «diritti liquidati» percepiti per diritti di cancelleria e indennità, ricostruiti con coefficienti ISTAT, giungendo a un saldo negativo di euro 21.951,27. I ricorrenti hanno contestato la detrazione, chiedendo la condanna al pagamento di euro 344.744,00 per differenze retributive e di euro 33.908,59 per trattamento di fine rapporto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’ambito oggettivo del giudicato. La sentenza ottemperata, interpretata sulla base del dispositivo integrato dalla motivazione, aveva disposto la detrazione di tutto quanto già corrisposto al lavoratore. Il verbale ispettivo dell’I.N.P.S. del 27 ottobre 1994, richiamato nella stessa sentenza, dava atto che il messo aveva percepito, oltre ai compensi mensili deliberati dalla Giunta, anche i diritti e le indennità previsti per gli ufficiali giudiziari.

Viene in rilievo l’art. 3 del d.lgs.lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, che riconosce al messo di conciliazione, quando adempia funzioni di ufficiale giudiziario, i diritti e le indennità spettanti all’ufficiale sostituito, nonché l’art. 259 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che attribuisce ai cancellieri e agli uscieri degli uffici di conciliazione i diritti e le indennità secondo la tariffa per gli atti giudiziari, aumentati del 50 per cento.

I ricorrenti si sono limitati a una contestazione generica sull’effettiva percezione. Il dante causa, più volte richiesto dal Comune, non aveva mai dato riscontro indicando i dati richiesti, che erano nella sua disponibilità; né il Comune aveva ricevuto adeguato riscontro dal Tribunale. I ricorrenti non hanno svolto conteggi alternativi né dedotto circostanze idonee a smentire le eccezioni dell’ente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le presunzioni semplici costituiscono prova completa, valutabile anche in via esclusiva ai fini del convincimento (Cass. civ. Sez. Lav. n. 32599 del 14.12.2025). In ottemperanza è eseguibile l’accertamento cognitorio necessario a concretizzare il precetto della condanna generica, quando il giudicato riconosca l’an senza definire il quantum (TAR Campania n. 1737 del 21.03.2018, che richiama Cons. Stato n. 3871 del 16.06.2009). Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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