Inesistente la notifica a mezzo PEC nel processo tributario non telematico (Cass. civ. Sez. V n. 21594 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata è consentita soltanto laddove sia operativa la disciplina del processo tributario telematico. La notifica eseguita in difetto di tale operatività è affetta da giuridica inesistenza, non è sanabile per effetto della costituzione della parte appellata e non è riconducibile alla nullità dell’atto processuale con conseguente raggiungimento dello scopo. La specialità delle disposizioni che regolano il rito tributario preclude l’applicazione delle norme tecniche dettate per la notifica telematica nel processo civile, in assenza della normativa secondaria di attuazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2009. La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla contribuente, dichiarando in motivazione l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché notificato a mezzo p.e.c.

La contribuente ricorre in cassazione con due motivi, deducendo l’erroneità della decisione per avere ritenuto applicabile al processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, e per non avere considerato il raggiungimento dello scopo dell’atto asseritamente nullo.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui nel processo tributario la notifica a mezzo p.e.c. è consentita solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico. In difetto di tale operatività, la notifica è affetta da giuridica inesistenza e, come tale, è insanabile.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 1 della legge n. 53 del 1994, nel testo risultante dal d.l. n. 90 del 2014, che ammette la notificazione a mezzo p.e.c. degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Da tale disposizione la Corte ricava a contrario, in ragione della specialità delle norme che regolano il rito tributario, che siffatta forma di notifica non è ammessa in materia tributaria se non espressamente disciplinata.

Concorrono l’art. 3-bis del d.l. n. 179 del 2012, che esclude dalla disciplina tecnica le notifiche relative al giudizio amministrativo, l’art. 16, quarto comma, del d.P.R. n. 68 del 2005, che sottrae all’applicazione del regolamento sulla posta elettronica l’uso degli strumenti telematici nel processo tributario, e l’art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, che subordina le notificazioni telematiche alle disposizioni del d.m. n. 163 del 2013 e dei relativi decreti attuativi.

Il d.m. 4 agosto 2015 aveva attivato in via sperimentale il processo tributario telematico dal 1° dicembre 2015 dinanzi alle commissioni della Toscana e dell’Umbria, mentre nel resto del territorio nazionale l’attivazione è avvenuta dal 15 febbraio 2017. Nel Lazio il processo tributario telematico è entrato in vigore dal 15 giugno 2017. Poiché la notifica dell’atto di appello è stata eseguita a mezzo p.e.c. nel 2015, quando il rito telematico non era operativo, la modalità adottata è difforme da ogni modello legale e determina inesistenza della notificazione, con conseguente inconfigurabilità di sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

La Corte distingue la fattispecie da quella decisa dalle Sezioni Unite n. 7665 del 2016, dove si versava in ipotesi di mera difformità rispetto al paradigma tecnico e dunque in tema di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. L’inesistenza trova conferma nei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, trattandosi di atto trasmesso da soggetto privo, ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere l’attività. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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