Notifica a persona giuridica e raccomandata informativa nelle intimazioni di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 14089 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti impositivi, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, come introdotto nel 2006, richiede, anche quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che costituisce adempimento essenziale del procedimento di notificazione. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario non solo l’inoltro, ma anche l’effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario, non essendone sufficiente la sola spedizione. La diversa regola dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., che assiste la consegna a persona di famiglia con una presunzione iuris tantum di recezione, non è invocabile quando la consegna avvenga nelle forme proprie degli atti tributari. Quanto alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’agente della riscossione, la costituzione a mezzo di avvocati del libero foro è valida senza necessità di formalità o di motivata delibera, postulando la costituzione stessa la sussistenza implicita del relativo presupposto di legge.

Il Fatto

Una società di capitali, in liquidazione, impugna un’intimazione di pagamento per una somma superiore a un milione di euro, scaturente da due cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo ammissibile la costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro e regolari le notificazioni.

La società ricorre per cassazione con sette motivi, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi, nonché, in via subordinata, la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. L’agente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria i motivi sulla rappresentanza processuale. Le Sezioni Unite n. 30008 del 2019, richiamate con i successivi arresti conformi, hanno chiarito che l’agente può avvalersi di avvocati del libero foro senza formalità né delibera, poiché la costituzione postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge. I motivi quinto, sesto e settimo sono pertanto infondati.

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La notifica alle persone giuridiche è disciplinata dall’art. 145 cod. proc. civ., che rinvia, in caso di notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente, agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.. La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui la consegna a persona di famiglia, ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., è assistita da presunzione di recezione, con onere contrario a carico del destinatario.

Tale disciplina non è però sufficiente per gli atti tributari. L’art. 60, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 impone, anche in caso di consegna a familiare, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale: non basta la spedizione, occorrendo l’effettiva ricezione.

Nel caso concreto, le notifiche delle cartelle risalgono al 2004, prima dell’introduzione della lettera b-bis; quelle degli avvisi di intimazione risalgono al 2008 e soggiacciono alla nuova disciplina. Poiché la sentenza di appello ha ritenuto sic et simpliciter valide le notificazioni senza verificare l’invio e la ricezione della raccomandata, il Collegio accoglie i tre motivi nei sensi di cui in motivazione, assorbe il quarto e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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