Correzione di errore materiale su richiamo normativo in sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. IV n. 21487 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, contenuto in una sentenza della Cassazione, a una disposizione normativa diversa da quella effettivamente applicata — in quanto il testo ivi trascritto appartiene in via esclusiva alla norma corretta — integra un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. e, nel giudizio di legittimità, dell’art. 391 bis cod. proc. civ. La correzione è disposta d’ufficio, con procedura di natura amministrativa e senza parte soccombente in senso proprio. Ne consegue che non va emessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in ragione dell’impulso officioso che caratterizza il relativo procedimento.
Il Fatto
Una società aveva avviato, in attuazione della legge n. 68 del 1999, procedure per l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette. Un lavoratore, risultato primo nelle relative graduatorie, si era visto negare l’assunzione in ragione di propri precedenti penali, ritenuti dall’azienda ostativi secondo il regolamento interno.
Il Tribunale di Pavia aveva rigettato la domanda diretta all’accertamento dell’obbligo di avviamento e al risarcimento del danno; la Corte d’appello di Milano aveva confermato. Proposto ricorso per cassazione, la Quarta Sezione civile, con sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025, aveva rigettato il ricorso. La causa è stata poi nuovamente chiamata in camera di consiglio per la correzione di errori materiali rilevati nella motivazione di quella sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che nella sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 compare un riferimento erroneo all’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, citato in luogo dell’art. 18 del medesimo decreto. L’inesattezza si colloca in più passaggi della decisione, alle pagine 5, 6, 7 e 12, e trova conferma nel testo normativo ivi trascritto, riconducibile in via esclusiva all’art. 18.
L’erroneità è desumibile dal confronto interno al provvedimento: la norma richiamata non corrisponde al contenuto della disposizione riportata. Il numero 19 deve pertanto essere sostituito con il numero 18 in tutti i righi indicati. Analogamente, l’inciso “(art. 19, comma 1)”, collocato alla pagina 6, ultimo rigo, costituisce un refuso da cancellare, non avendo alcuna relazione con la normativa appena trascritta.
La Corte qualifica tali evenienze come errori materiali e ne dispone la correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 391 bis cod. proc. civ. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e si svolge su impulso officioso, senza che possa individuarsi una parte soccombente in senso proprio.
Da ciò discende la non necessità di alcuna pronuncia sulle spese processuali. Nel percorso argomentativo la Corte richiama i precedenti delle Sezioni Unite n. 29432 del 14 novembre 2024, delle Sezioni Unite n. 9438 del 27 giugno 2002 e di Cass., Sez. VI, n. 21213 del 17 settembre 2013. Il dispositivo ordina l’annotazione della correzione sull’originale della sentenza a cura della Cancelleria.
Nota della Redazione
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