Giudizio di ottemperanza esperibile anche in assenza di statuizione espressa sul rimborso, se la sentenza incide su an e quantum (Cass. civ. Sez. 5 n. 17298 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza è funzionalmente preordinato a garantire la concreta attuazione del provvedimento giurisdizionale e richiede un preliminare accertamento della sua portata conformativa. Detto giudizio non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto impositivo per vizi meramente formali, le quali, avendo effetti caducatori, sono autoesecutive. Esso è, invece, esperibile in presenza di una sentenza che, decidendo nel merito la controversia ed incidendo sull’an o sul quantum dell’obbligazione tributaria, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire, anche in assenza di una espressa statuizione sul rimborso.
Il Fatto
Un contribuente vedeva annullare, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, una cartella di pagamento emessa per un importo originario di circa diciannovemila euro. Nelle more del giudizio, il contribuente subiva l’escussione di parte della somma tramite un pignoramento presso terzi e provvedeva al pagamento di un’ulteriore rata, beneficiando della riduzione degli interessi prevista dalla legge n. 147/2013.
Dopo la definizione del giudizio di merito, il contribuente richiedeva il rimborso delle somme versate senza titolo all’agente della riscossione e, successivamente, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ottenere riscontro. Dichiarato inammissibile il ricorso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il contribuente notificava la sentenza di annullamento e proponeva giudizio di ottemperanza. La Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso, ritenendo il rimedio non esperibile in mancanza di un’espressa statuizione di condanna al rimborso contenuta nella sentenza da eseguire.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’errore compiuto dal giudice di merito. La Suprema Corte ha rammentato che l’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, e che, in caso di mancata esecuzione, il contribuente può richiedere l’ottemperanza al giudice tributario.
Il giudizio di ottemperanza, ha precisato la Corte, è funzionalmente preordinato a garantire la concreta attuazione del provvedimento giurisdizionale. La sua esperibilità richiede un’analisi preliminare della portata conformativa della decisione, volta a verificare se essa incida sull’an o sul quantum dell’obbligazione tributaria. Solo l’annullamento dell’atto per vizi di natura formale, che lascia integro il rapporto sostanziale, rende il rimedio non esperibile, in quanto la sentenza è autoesecutiva e non necessita di attuazione.
Al contrario, il giudizio di ottemperanza è esperibile quando la sentenza, decidendo nel merito, abbia impartito specifiche prescrizioni. Questa verifica era stata del tutto omessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che si era limitata a negare il rimedio per l’assenza di una statuizione espressa sul rimborso, senza accertare il concreto contenuto precettivo del titolo posto in esecuzione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio l’accertamento di merito circa l’idoneità della decisione azionata a incidere sull’esistenza o sulla quantificazione dell’obbligazione tributaria, ai fini della valutazione della legittimità del ricorso all’ottemperanza.
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Nota della Redazione
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