Notifica priva di data sulla copia al destinatario non invalida l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 21469 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento notificato correttamente al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell’originale dell’atto e non in quella inserita nella copia consegnata al notificatario. In tal caso l’amministrazione finanziaria è in grado di provare l’esercizio dell’attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell’atto, può esercitare il proprio diritto di difesa proponendo ricorso. La divergenza tra le date apposte sulle relate di notifica di un medesimo atto non comporta alcuna nullità della notificazione, anche quando la copia consegnata al destinatario sia priva dell’indicazione della data: il conflitto tra due atti pubblici dotati di piena efficacia probatoria è risolvibile solo mediante querela di falso.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata nel febbraio 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno 2007.

Il giudice di primo grado aveva fondato l’accoglimento sulla nullità della notificazione degli atti impositivi, determinata dall’omessa indicazione della data sulla relata consegnata al destinatario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione degli artt. 148 e 156 cod. proc. civ. La parte resistente, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha evidenziato come fosse pacifico che la copia consegnata al contribuente fosse priva della data, la quale risultava invece apposta nell’originale della notificazione sottoscritto dal destinatario e prodotto in giudizio. La relata di notificazione fa piena prova, quale atto pubblico, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta avvenuti alla sua presenza. Il contribuente non aveva proposto querela di falso contro la relata apposta sull’originale in possesso del notificante.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, in caso di discordanza tra la data di consegna emergente dalla relata apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, entrambi dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso da parte dell’interessato a provare l’inesattezza di una delle due date. In mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all’originale restituito al notificante ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo.

Da tale principio deriva che la divergenza sulle date non comporta alcuna nullità della notificazione, neppure quando la copia consegnata al destinatario sia priva dell’indicazione della data. Nella specie si è realizzata non solo una conoscibilità legale, ma una vera e propria conoscenza effettiva dell’atto, consegnato direttamente a mani del notificatario, che ha potuto esperire le proprie difese impugnando l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

L’indicazione della data nell’originale in possesso del notificante consente all’amministrazione finanziaria di provare il rispetto dei termini per l’esercizio dell’attività impositiva, senza che questa possa essere travolta per il solo fatto della mancata indicazione nella relata della copia consegnata al contribuente. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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