Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese al difensore (Cass. civ. Sez. V n. 21468 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Il procedimento di correzione è coerente con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il rimedio è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, potendo la correzione essere chiesta o rilevata d’ufficio in qualsiasi tempo. Nel procedimento di correzione non vi è parte vittoriosa né soccombente, con la conseguenza che nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

Il Fatto

La Corte, con la sentenza n. 1001/2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore della società. La liquidazione comprendeva compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed esborsi, oltre accessori di legge, ma non disponeva la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, benché questa fosse stata richiesta nella memoria redatta in vista dell’adunanza camerale del 30 novembre 2023.

Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, con istanza depositata nel fascicolo del giudizio di legittimità e con ricorso iscritto a ruolo e notificato all’Agenzia. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la possibilità di porre rimedio all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, in luogo dei mezzi di impugnazione. La Corte richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037/2010, confermato da Cass. n. 12962/2012, secondo cui la richiesta di distrazione non è qualificabile come domanda autonoma: il rimedio è dunque quello degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

Il Collegio sottolinea la coerenza di tale soluzione con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che richiama il procedimento di correzione per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il procedimento di correzione, inoltre, risponde al principio della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di conseguire più rapidamente il titolo esecutivo.

La Corte rileva che, per effetto dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., la correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi tempo. Nel caso concreto, la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale si concludeva espressamente con la richiesta di distrazione delle spese in favore della difesa, e di tale deposito la sentenza corretta aveva dato atto nell’esposizione dei fatti di causa. La statuizione risulta pertanto essere stata tempestivamente domandata nel corso del giudizio di legittimità.

Il Collegio dispone quindi la correzione nel senso richiesto, con l’aggiunta nel dispositivo della sentenza della locuzione relativa alla distrazione in favore del difensore. Sui costi del procedimento non si provvede, per la speciale natura dello stesso, in cui non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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