Scritture private allegate al ricorso: imposta di registro su entrambe (Cass. civ. Sez. V n. 21021 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scritture private allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, in virtù dell’art. 11, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono soggette a imposta di registro in termine fisso e restano autonome sul piano fiscale. L’espromissione non estingue l’obbligazione originaria, che ne costituisce il presupposto necessario, sicché la scrittura che la documenta non può ritenersi cessata per effetto della successiva espromissione. L’incorporazione di più dichiarazioni negoziali in documenti distinti e quella in un unico documento sono tecniche alternative, che subiscono l’imposta in base alla natura degli effetti di ciascun negozio, secondo l’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso nei confronti della contribuente per la registrazione di un decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di interessi convenzionali. L’amministrazione finanziaria ha tassato, oltre al decreto, anche due scritture private allegate al ricorso per ingiunzione, applicando la sanzione per l’omessa registrazione.
Dopo il parziale annullamento in autotutela, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso originario limitatamente alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale, in parte riformando la decisione, ha ritenuto che l’imposta dovesse gravare soltanto sulla scrittura del 6 dicembre 2013 e non su quella anteriore, che sarebbe stata posta nel nulla per tacito accordo tra le parti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere il giudice di appello escluso la tassabilità della scrittura anteriore.
La Corte ritiene il motivo fondato e muove dal legame tra le scritture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. La scrittura del 27 dicembre 2012 era stata allegata a quella del 6 dicembre 2013 ed entrambe al ricorso monitorio. La seconda conteneva l’espromissione di un soggetto per il debito assunto dalla società ancora in bonis; la prima conteneva l’assunzione del debito originario da parte della stessa società, nell’ambito di un’operazione articolata comprendente la risoluzione consensuale di un’associazione in partecipazione, la cessione di quote e la cessione di un credito.
Si tratta, per la Corte, di più contratti collegati e contenuti in documenti distinti, che rimangono autonomi sul piano fiscale. Essi non possono considerarsi cessati per effetto della stipulazione dell’espromissione, la quale presuppone la permanenza dell’obbligazione originaria, sia per il capitale sia per gli accessori, anche quando riguardi i soli interessi.
La scrittura del 27 dicembre 2012 non rientra tra quelle assoggettabili a imposta solo in caso d’uso o esenti da registrazione. Ad entrambe si applica dunque l’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 131/1986. L’incorporazione di più dichiarazioni negoziali in un solo documento e quella in documenti diversi costituiscono tecniche operative alternative, subendo l’imposta in base alla natura degli effetti di ciascun negozio, secondo l’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Nota della Redazione
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