La consegna diretta all’ufficio con sottoscrizione del funzionario vale notifica anche senza numero di protocollo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14852 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello, effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 mediante consegna diretta all’ufficio del Ministero delle Finanze o all’ente locale, è valida qualora sulla copia dell’atto depositato risulti la sottoscrizione dell’impiegato addetto, anche se non accompagnata da una distinta dichiarazione di ricevuta, purché sia apposto il timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna. L’omessa indicazione del numero cronologico di protocollo è irrilevante ai fini della regolarità della ricevuta di consegna. Costituisce invece ipotesi di inesistenza della notifica la mancanza della sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente destinatario sulla copia dell’atto, non potendo tale carenza essere supplita da altri documenti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza un avviso di accertamento emesso dalla Regione Calabria per l’omesso versamento della tassa di ispezione sugli apparecchi radiologici, per gli anni dal 2007 al 2009. Il ricorso era stato consegnato direttamente all’ufficio del contenzioso dell’ente, che aveva apposto sulla copia un timbro con la data di ricezione e la sottoscrizione del funzionario addetto, senza però indicare un numero di protocollo. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per omessa notifica, e la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione, ritenendo che l’attestazione apposta dall’ufficio non rientrasse tra le forme di notifica previste dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 546/1992.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, enuncia il principio per cui la notifica tramite consegna diretta all’ente impositore, ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, è una modalità eccezionale ma legittima per il ricorso introduttivo e per l’appello. La norma richiede che la consegna avvenga all’impiegato addetto, il quale deve rilasciare ricevuta sulla copia dell’atto. La Corte precisa che l’adempimento è da considerarsi validamente compiuto quando la sottoscrizione del funzionario sia accompagnata dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna: tale operazione contiene implicitamente la dichiarazione di ricevuta del documento e ne garantisce il rituale ricevimento.

La pronuncia chiarisce il confine rispetto all’ipotesi di notifica inesistente, che ricorre quando sulla copia dell’atto manchi del tutto la sottoscrizione di un impiegato dell’ente destinatario. In tal caso, nessun altro documento diverso ed estraneo alla copia del ricorso può valere a dimostrare l’avvenuta consegna. La sottoscrizione dell’impiegato addetto costituisce quindi requisito essenziale della fattispecie, mentre l’indicazione del numero di protocollo è un elemento meramente formale la cui omissione non inficia la regolarità della notifica.

La Corte supera il precedente orientamento che aveva ritenuto sufficiente la sola apposizione del timbro, chiarendo che tale arresto si riferiva a una fattispecie in cui non si discuteva della carenza di sottoscrizione, ma della sola equipollenza del timbro alla dichiarazione di ricevuta. Nel caso in esame, il timbro di ricevimento con data 9 maggio 2012 risultava accompagnato dalla sottoscrizione del funzionario addetto al competente ufficio di Cosenza della Regione Calabria, sicché la notifica doveva ritenersi regolarmente eseguita.

La Corte dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, concernenti la possibilità di rinnovazione della notifica, il difetto di motivazione e la condanna alle spese, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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