Notifica tributaria e giudicato esterno su residenza diversa (Cass. civ. Sez. V n. 25168 del 14.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’intimazione di pagamento fondata su avvisi di accertamento, l’eccezione di giudicato esterno è inammissibile quando i procedimenti notificatori posti a confronto siano diversi e relativi a periodi distinti, poiché l’accertamento sul luogo di residenza del contribuente costituisce un elemento mutevole e non un punto fondamentale comune alle due cause. Il giudicato interno si forma sulla statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo non riproposta con il ricorso per cassazione. Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese in caso di vittoria, con riduzione del venti per cento dei compensi.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento basata su tre avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. Il contribuente impugnava gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso, annullando uno degli atti per vizio di notifica e confermando nel resto la pretesa impositiva.

Proposto appello principale dal contribuente e appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, contrastati dal controricorso dell’Ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto la richiesta di riunione, rilevando che le controversie concernono atti di accertamento diversi. Le finalità di economia processuale e di uniformità, cui è ispirato l’obbligo di riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., possono essere perseguite attraverso la trattazione delle cause nella medesima udienza. Osserva inoltre che la produzione di una copia incompleta della pronuncia impugnata non determina l’improcedibilità del ricorso, allorché il testo allegato consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le relative ragioni.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del divieto del ne bis in idem quanto a due avvisi già oggetto di altro procedimento. Tale censura, proposta in appello, non è stata riproposta in cassazione: si è formato quindi il giudicato interno su quel capo.

Restava da esaminare la sola censura relativa alla notificazione del terzo avviso. La Corte richiama il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame. Nel caso concreto, tuttavia, tale presupposto difetta: ogni procedimento notificatorio è a sé stante e l’eccezione investe elementi mutevoli, come la residenza, e atti notificati in periodi distinti.

Quanto al luogo di residenza, la censura è inammissibile perché si scontra con un accertamento in fatto della Commissione tributaria regionale sulle risultanze anagrafiche, non contestato dal contribuente. La Corte ricorda che la notificazione eseguita nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla solo quando il trasferimento altrove risulti ritualmente denunciato ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.; nel caso di specie non risulta alcuna nuova iscrizione in un comune diverso.

Il secondo motivo è inammissibile, poiché introduce questioni di fatto sulla ritualità della notifica di cui si chiede un nuovo apprezzamento in sede di legittimità. Il terzo motivo è infondato: all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese con riduzione del venti per cento dei compensi, come confermato dall’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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