Dichiarazione di regolarità del conto del tesoriere e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 232 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, instaurato ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 1038/1933, si conclude con la dichiarazione di regolarità e il conseguente discarico dell’agente contabile laddove la gestione risulti redatta sul modello prescritto dalla normativa (D.P.R. n. 194/1996), sottoscritta dal tesoriere, approvata con deliberazione consiliare e assistita dalla parificazione delle scritture tra ente e tesoriere. La regolarità è comprovata dalla corrispondenza della gestione di cassa con quella finanziaria dell’ente, attestata anche dal Collegio dei revisori nell’ambito delle verifiche trimestrali di cui all’art. 223 del TUEL. Nessun rilievo o contestazione a carico dell’agente contabile e la conformità dei tassi applicati alla convenzione costituiscono elementi decisivi per il discarico.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla trasmissione alla Segreteria della Sezione, in data 17 gennaio 2012, del conto giudiziale reso dalla banca tesoriera del comune per l’esercizio finanziario 2006, nell’ambito del giudizio di resa del conto instaurato su istanza della procura regionale. Il magistrato designato, rilevati possibili motivi ostativi alla dichiarazione di regolarità, aveva avviato una lunga istruttoria, culminata con l’acquisizione di documentazione e chiarimenti.
Conclusa l’istruttoria, il magistrato ha espresso parere favorevole alla regolarità del conto e, con decreto presidenziale, è stata fissata l’udienza pubblica. All’udienza nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il pubblico ministero ha concluso per la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha condiviso la relazione del magistrato designato, verificando la regolarità formale e sostanziale della gestione. Il conto è stato redatto sul Modello 11 – Conto del Tesoriere di cui al D.P.R. n. 194/1996 ed è stato approvato con deliberazione consiliare, con conseguente attestazione della parificazione tra le scritture contabili del tesoriere e quelle dell’ente, confermata dal responsabile del servizio finanziario e dal Collegio dei revisori.
L’esame degli estratti conto ha confermato che la banca ha applicato tassi attivi e passivi conformi alla convenzione e che i pagamenti sono stati effettuati entro i termini di legge. Non risultano pagati interessi di mora per ritardato versamento delle rate di ammortamento dei mutui e le partite di giro relative al personale risultano correttamente bilanciate. Il Collegio dei revisori ha svolto le verifiche trimestrali di cassa previste dall’art. 223 del TUEL, riscontrando la corrispondenza tra il quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere e quello della gestione finanziaria dell’ente.
La Corte ha altresì rilevato l’assenza di pagamenti eccedenti gli stanziamenti definitivi di bilancio e di pagamenti tardivi di oneri tributari o previdenziali. La gestione è stata pertanto dichiarata regolare, con discarico dell’agente contabile e compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 del codice della giustizia contabile.
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Nota della Redazione
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