Notificazione del regolamento di competenza e legittimazione della parte non intimata (Cass. civ. Sez. II n. 8445 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di regolamento di competenza, la parte alla quale il ricorso non sia stato notificato ai sensi dell’art. 47, comma 2, cod. proc. civ. e che non vi abbia aderito conserva la facoltà di depositare memoria per interloquire sull’eventualità che la decisione sulla competenza determini la separazione delle cause. Da tale facoltà deriva la piena legittimazione della parte a partecipare al procedimento e a ottenere, in caso di rigetto dell’istanza, la condanna di controparte alle spese. Nel procedimento di correzione di errore materiale, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile alcuna soccombenza e non può procedersi alla liquidazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di revoca di un’ordinanza della Corte di cassazione e, nel medesimo procedimento, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso due ordinanze della stessa Corte. Con la prima, la Corte aveva dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza per ragioni di continenza rispetto a una causa pendente davanti al Tribunale di Roma, condannando il ricorrente alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Con la seconda aveva corretto la prima, su istanza di uno dei difensori della controparte, riconoscendogli la qualità di controricorrente e la distrazione delle spese.
Il ricorrente lamentava che quel difensore, non avendo ricevuto la notificazione dell’istanza di regolamento, non fosse legittimato a partecipare al procedimento né a ottenere la condanna alle spese in proprio favore. La questione approda così alla Corte investita dell’istanza di correzione e del ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva anzitutto che il ricorso per revocazione è stato depositato nel fascicolo senza iscrizione al ruolo. Richiamato l’art. 196-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, rileva che il deposito degli atti, compresa la nota di iscrizione a ruolo, avviene esclusivamente con modalità telematiche. Da qui la dichiarazione di non luogo a provvedere.
Quanto all’istanza di correzione, il Collegio chiarisce che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare d’ufficio un asserito errore. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere d’ufficio la propria statuizione, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo. Prevale l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto, attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza tra quanto deciso e quanto formalmente dichiarato, secondo il principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 4353 del 13.02.2023, in connessione con Cass. Sez. Un. n. 1104/1983.
Nel merito, l’istanza è inammissibile per assenza di un errore materiale da emendare. Non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui il difensore, non avendo ricevuto la notificazione dell’istanza di regolamento, non fosse legittimato a partecipare al procedimento. L’art. 47, comma 2, cod. proc. civ. impone la notificazione alle parti che non hanno aderito, ma il regolamento di competenza soggiace al principio generale, desumibile anche dagli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., secondo cui alle parti del giudizio è attribuita la possibilità di partecipare alle fasi dell’impugnazione.
Pertanto l’art. 47, commi 2 e 5, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la parte non notificata e non aderente ha comunque facoltà di depositare memoria nei venti giorni successivi, per interloquire sull’eventualità che la decisione sulla competenza determini la separazione delle cause. La parte era dunque pienamente legittimata a opporsi mediante memoria e a ottenere la condanna di controparte alle spese.
Infine, la Corte esclude la liquidazione delle spese, perché nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere su un assetto di interessi in situazione di contrasto, non è in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., come affermato da Cass. Sez. Un. n. 29432/2024.
Nota della Redazione
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