La nozione di inerenza dei costi e l’antieconomicità come elemento sintomatico (Cass. civ. Sez. 5 n. 3018 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deduzione dei costi di pubblicità e sponsorizzazione, la nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità della spesa all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, quale esito di una valutazione qualitativa e non meramente quantitativa del costo. Tuttavia, l’antieconomicità del costo, intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa, e la sua incongruità possono costituire elemento sintomatico del difetto di inerenza. Incombe sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando la riconducibilità del costo all’attività d’impresa e la sua concreta destinazione alla produzione. La decisione conforme di due gradi di merito rende inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non siano indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per gli anni di imposta 2010 e 2011, il maggior reddito derivante dalla deduzione di costi di sponsorizzazione di gare di auto e moto, ritenuti non inerenti in quanto sproporzionati rispetto all’utile netto e al fatturato in calo, nonché il recupero dell’Iva per l’indebito utilizzo del plafond. L’Ufficio valorizzava le risultanze del processo verbale di constatazione, fondato su controlli incrociati e su plurime anomalie e irregolarità formali della documentazione contabile e contrattuale.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, ritenendo non provata l’inerenza dei costi. L’appello della contribuente era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la valutazione del primo giudice, valorizzando la presenza di elementi di dubbia attendibilità, quali firme di contratti attribuibili a figure estranee alla società ed eventi promozionali in cui la società non risultava di fatto sponsorizzata. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente le due censure, dichiarandole inammissibili sotto distinti e concorrenti profili. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e alla distribuzione dell’onere probatorio, è stata ravvisata l’ipotesi del motivo c.d. “misto”, che mescola la deduzione della violazione di legge con l’omesso esame di un fatto decisivo. Tale commistione è inammissibile perché rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, attribuendogli un potere non consentito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.

La Corte ha inoltre rilevato come la censura, nel suo nucleo sostanziale, miri a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, ciò che inerisce alla tipica valutazione riservata ai giudici del merito. In presenza di una c.d. doppia conforme, il vizio di motivazione risulta precluso, non avendo la ricorrente dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni in fatto. La Corte ha precisato che la doppia conforme ricorre anche quando il giudice di appello aggiunga argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione del primo giudice, purché le decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, sotto l’apparente deduzione della falsa applicazione di legge, la ricorrente mira a una non consentita rivalutazione dei fatti storici. Nell’ambito del giudizio di legittimità, l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato della Corte, alla quale spetta solo il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito.

La Corte ha quindi ribadito che l’antieconomicità del costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, potendosi desumere dal dato quantitativo la sua correlazione all’attività dell’impresa. Tale possibile rilevanza del dato quantitativo si intreccia con l’onere della prova dell’inerenza, che, secondo il consolidato orientamento, incombe sul contribuente, il quale, nella specie, non aveva offerto la prova contraria idonea a dimostrare la concreta destinazione del costo alla produzione. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in conformità alla proposta di definizione accelerata, alla sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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