Cabine fototessera e imposta sulla pubblicità: le scritte non sono insegne esenti (Cass. civ. Sez. V n. 20875 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, le scritte e i cartelli affissi sulle apparecchiature automatiche di scatto e stampa di fotografie, collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico, non integrano la nozione di insegna e non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, svolgendo l’attività di rendere noti al pubblico i prodotti offerti. La medesima conclusione vale per l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto, poiché la singola postazione non può qualificarsi come sede dell’impresa, né sussiste un rapporto pertinenziale con la sede sociale. La motivazione per relationem della sentenza di appello è ammissibile purché autosufficiente; un inciso mal formulato non inficia la decisione quando il suo nucleo argomentativo resta autonomamente identificabile.
Il Fatto
Una società di capitali, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un Comune, ha notificato a una società esercente attività di fotografa automatica un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta relativa a una serie di esposizioni pubblicitarie poste su cabine per foto automatiche dislocate in vari punti della città.
La contribuente ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della concessionaria, confermando che i messaggi non avevano natura pubblicitaria. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione carente o apparente, per aver il giudice di appello richiamato per relationem un passo inesistente della decisione di primo grado, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ricostruisce la nozione di motivazione apparente: essa ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel processo tributario la decisione può essere redatta per relationem, purché autosufficiente e idonea a rendere verificabile la compatibilità logico-giuridica del percorso seguito.
Nel caso concreto l’inciso censurato non inficia la motivazione, che si fonda su due ragioni autonome: l’assenza di messaggi pubblicitari e la ritenuta natura di insegne dei cartelli. Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui le scritte e i cartelli affissi su tali apparecchiature non sono riconducibili alla nozione di insegna, ma rendono noti al pubblico i prodotti offerti, svolgendo attività pubblicitaria ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto.
La Corte estende tale principio all’esenzione del comma 1-bis: la cabina non è la sede dell’impresa, dovendosi intendere per sede effettiva il luogo di amministrazione e direzione dell’ente. Non è configurabile nemmeno un rapporto pertinenziale, per l’ampia diffusione territoriale delle postazioni, che vanno qualificate come singoli beni facenti parte dell’azienda ex art. 2555 cod. civ. Il motivo è fondato e il ricorso accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Nota della Redazione
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