Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Lazio n. 12983 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione da parte del ricorrente. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice. Non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la Determinazione Dirigenziale con cui il Municipio Roma XIV – Direzione Tecnica aveva ingiunto loro la demolizione e rimozione di un’opera abusiva realizzata in Roma, alla via della Stazione di Ottavia. A sostegno del ricorso deducevano censure di violazione degli artt. 7-8 e 10 della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, oltre a un motivo di carenza di interesse della Pubblica Amministrazione. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del ricorso. Con atto del 31.3.2026, il difensore di parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; la difesa di Roma Capitale depositava documentazione e memorie ex art. 73 c.p.a. e, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2026, la causa veniva riservata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, proveniente dalla parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Tale principio, come rammentato dai giudici, attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; ne consegue che la dichiarazione di non avere interesse provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

La giurisprudenza richiamata dal Collegio (tra cui Cons. Stato n. 120 del 2023, Cons. Stato n. 7816 del 2022 e Cons. Stato n. 4031 del 2022) è costante nell’affermare che il processo amministrativo, non essendo improntato a una giurisdizione di tipo oggettivo, non può proseguire in assenza di un interesse attuale della parte ricorrente alla decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, pertanto, determina l’obbligo per il giudice di adottare una pronuncia conforme, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Alla luce delle suesposte ragioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, considerata la definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *