Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati autorizzati ai test Covid (TAR Puglia n. 1174 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, in forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, svolgono i test in vitro rt-PCR per SARS-CoV-2 e trasmettono i dati alla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità, pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Essi rientrano pertanto nell’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza e sono destinatari dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il dato richiesto e la situazione individuale del richiedente, e non richiede alcuna motivazione. La circostanza che l’attività sia svolta da un soggetto privato non esclude l’ostensione, quando la funzione esercitata abbia valenza pubblica.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 24/11/2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio di analisi privato. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio da parte del Ministero della Salute allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza.
Il laboratorio non ha adottato alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna della struttura convenzionata all’ostensione; in subordine, ove fosse ritenuto applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto un proprio precedente (TAR Puglia Lecce, II, 26 luglio 2023, n. 968) reso in analoga vicenda, nel quale la domanda era stata ritenuta apprezzabile quanto alla posizione dei laboratori di analisi intimati.
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito soggettivo della normativa sulla trasparenza. Al di fuori degli enti pubblici, l’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 e della Circolare n. 9774/2020, i laboratori predetti svolgono i test RT-PCR, i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.
La ricorrente ha dimostrato che il laboratorio intimato è inserito nel ristretto elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione della Regione, ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR. Non è quindi revocabile in dubbio che esso ponga in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, realizzandosi un’attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo in contestazione l’entità del bilancio, decisivo è che le informazioni attengano a un’attività rientrante nell’interesse pubblico.
Il Collegio afferma che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere dall’esistenza di un interesse difensivo, può essere esercitato senza alcuna motivazione e deve essere riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni. Nel medesimo senso richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024; TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024).
Non ravvisando ragioni per discostarsi da tali precedenti, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche in una prospettiva di equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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