Nulla osta al lavoro, reddito insufficiente a sostenere un secondo lavoratore (TAR Emilia-Romagna n. 918 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, la verifica della capacità economica del datore di lavoro muove dal dato oggettivo dei 30.000 euro annui di reddito imponibile o di fatturato, desumibile dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020. Tale soglia non va intesa come requisito assoluto e sufficiente, dovendo la congruità essere valutata in correlazione al costo del lavoro di ciascun lavoratore da assumere e agli oneri generali dell’impresa. L’Amministrazione può compiere proiezioni prognostiche sull’andamento aziendale, ma la stima deve restare ancorata a dati certi e oggettivamente documentati, non potendo fondarsi su mere ipotesi di futura crescita del reddito o del fatturato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino e titolare di un’impresa individuale attiva nel settore edile, presentava istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati dal d.P.C.M. “Flussi”. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura respingeva l’istanza con decreto motivato dalla carenza dei requisiti reddituali: il reddito d’azienda previsto, pari a 43.000 euro, non risultava sufficiente per l’assunzione di due lavoratori, e la pratica era priva del permesso di soggiorno del datore di lavoro.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo l’assenza di delega del dirigente firmatario, il difetto di istruttoria, l’illogicità e la carenza di motivazione, valorizzando la crescita economica dell’impresa di nuova costituzione. La domanda cautelare urgente veniva respinta con decreto monocratico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, la mancata indicazione dell’atto di delega non inficia la validità del provvedimento: l’onere probatorio della circostanza negativa grava sul ricorrente e, non essendo soddisfatto, la presunzione di legittimità dell’atto non può ritenersi superata.

Sul merito, il Tribunale ritiene adeguatamente comprovata la carenza reddituale posta a fondamento del diniego. Il ricorrente aveva chiesto il nulla osta per un secondo lavoratore straniero. La circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 è generica e, in presenza di pluralità di lavoratori, il requisito minimo di 30.000 euro non deve necessariamente essere moltiplicato per il numero degli stessi.

Tuttavia, il costo annuo di un operaio edile di primo livello, tra retribuzione e oneri aziendali, non può ritenersi inferiore a circa 25.000 euro all’anno. Poiché l’impresa ha un reddito d’azienda previsto di 43.000 euro, emerge l’incapienza a sostenere un secondo lavoratore, considerando che il fatturato deve fornire anche il sostentamento del titolare.

La circolare richiama l’art. 44 del d.l. n. 73/2022 e l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, secondo cui la congruità della capacità economica va valutata in riferimento al numero di domande presentate, sulla base dei contratti collettivi e delle tabelle del costo medio orario del lavoro. Il dato oggettivo di partenza resta quello dei 30.000 euro annui, desumibile dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020.

Il Collegio ammette proiezioni prognostiche sull’andamento dell’impresa, ma solo se ancorate a dati certi e oggettivi: l’Amministrazione non deve inseguire mere ipotesi di prossima crescita non documentate. Nel caso di specie, al di là delle generiche dinamiche di crescita, resta il dato dell’insufficienza del reddito di 43.000 euro. Il ricorso è quindi infondato e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *