Nulla osta sospeso ex lege non può essere dichiarato decaduto (TAR Toscana n. 1742 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro rilasciato con la procedura semplificata di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998, la cui efficacia sia sospesa ex lege per effetto dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024 in attesa della conferma dello Sportello Unico per l’Immigrazione, non può essere dichiarato decaduto per decorso del termine semestrale, poiché la sospensione normativa impedisce la produzione degli effetti rispetto ai quali il termine è funzionale. Il provvedimento prefettizio di decadenza, determinando un arresto procedimentale nell’azione amministrativa diretta all’emissione del visto, è immediatamente lesivo ed è pertanto direttamente impugnabile, non avendo natura meramente interlocutoria o provvisoria.
Il Fatto
Un imprenditore edile, titolare di attività economica, presentava istanza di nulla osta all’ingresso in Italia di un lavoratore straniero ai sensi della legge n. 73/2022. La Prefettura rilasciava il provvedimento abilitativo nel febbraio 2024 e ne informava l’autorità consolare competente.
Nel giugno 2024 il lavoratore consegnava copia del nulla osta e del passaporto alla società incaricata della gestione degli accessi consolari, per l’apposizione del visto, che non veniva però emesso. Nell’ottobre 2024 entrava in vigore il d.l. n. 145/2024, che sospendeva l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i cittadini di determinati Stati, tra cui il Bangladesh, in attesa delle verifiche dello Sportello Unico. Nell’agosto 2025 la Prefettura dichiarava la decadenza dal nulla osta per decorso del termine semestrale. Il lavoratore impugnava il provvedimento, ottenendo dapprima la sospensione interinale e poi l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 3, comma 1, d.l. n. 145/2024 esclude l’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998 per i nulla osta relativi a cittadini di Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta, subordinando il rilascio alla previa verifica dei requisiti.
Il secondo comma della stessa norma disciplina le istanze già presentate: salvo che il visto sia già stato rilasciato, l’efficacia dei nulla osta emessi con la procedura semplificata è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico, e i procedimenti consolari pendenti sono parimenti sospesi.
Il giudice amministrativo ritiene che la fattispecie concreta ricada esattamente in questa previsione: al momento dell’entrata in vigore del decreto il lavoratore aveva conseguito il nulla osta e, nel corso della sua validità, aveva chiesto l’emissione del visto, senza ottenerlo. Ne deriva che il nulla osta era sospeso ex lege in attesa delle verifiche prefettizie, effetto che perdura non risultando alcuna comunicazione conclusiva da parte dello Sportello Unico.
Su questa base il Collegio afferma che il nulla osta sospeso non poteva essere dichiarato decaduto. La decadenza, provocando un arresto procedimentale nell’azione amministrativa diretta all’emissione del visto, è immediatamente lesiva ed è quindi direttamente impugnabile, contrariamente alla tesi dell’Amministrazione che la qualificava come atto interlocutorio e non autonomamente impugnabile.
Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate, valorizzando la riapertura dell’istruttoria in corso di causa, ritenuta però non idonea a determinare l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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