Concorso universitario, sindacato sul giudizio comparativo solo se illogico (TAR Sicilia n. 2547 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari il giudizio finale della Commissione costituisce il risultato di una valutazione comparativa complessiva delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, connotata da ampia discrezionalità tecnica. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti inattendibile, illogica, manifestamente superficiale o contraddittoria, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione. La procedura non richiede la predisposizione di griglie di punteggi né l’attribuzione di pesi ponderali ai singoli criteri, dovendo la scelta del candidato migliore fondarsi su una valutazione qualitativa globale e non su un’addizione numerica o meccanica di fattori. Le linee guida di una società scientifica non richiamate dal bando né dai criteri predeterminati non sono vincolanti per la Commissione.
Il Fatto
Con decreto rettorale l’Università degli Studi di Catania ha indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08. Nominata la Commissione e definiti i criteri nella prima seduta, i lavori sono proseguiti dopo la sostituzione di un commissario dimissionario. All’esito della valutazione comparativa la Commissione ha individuato la candidata destinataria della chiamata, con giudizi sintetici differenziati rispetto all’altro candidato.
Il candidato non vincitore ha impugnato il decreto di approvazione degli atti e la comunicazione dell’esito, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento d’Ateneo, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, contraddittorietà tra giudizi individuali e collegiali e disparità di trattamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti e una nuova valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. La candidata vincitrice ha proposto ricorso incidentale condizionato avverso la valutazione dell’attività di ricerca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se inattendibile, illogico o manifestamente superficiale, e non è frutto di un’addizione numerica ma di una valutazione complessiva dell’attività del candidato alla luce dei parametri del bando (Cons. Stato Sez. VI n. 4939 del 2021; n. 7917 del 2021; n. 3445 del 2022). Il carattere comparativo della procedura non impone un confronto a coppie tra candidati sulle singole voci di valutazione, essendo sufficiente una valutazione di sintesi.
Su questa base il TAR respinge le censure. La procedura, basata su motivati giudizi analitici, non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici: nessuna disposizione impone all’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio, e le incidenze ponderali non devono diventare gabbie meccanicistiche. Quanto all’attività didattica, il maggior numero di tesi seguite dal ricorrente non è sintomatico di illogicità, giacché la valutazione contempla anche entità, continuità e qualità dell’insegnamento e gli esiti della valutazione degli studenti.
Il Collegio esclude la dedotta contraddittorietà tra giudizi individuali e collegiali, rilevando che il ricorrente ha riportato solo stralci dei giudizi dei commissari. La lettura integrale evidenzia una valutazione positiva del curriculum della candidata, coerente con la preferenza accordatale. Quanto all’espressione “più che apprezzabile”, il TAR osserva che nella specie la Commissione non aveva associato punteggi ai giudizi, espressi in forma discorsiva, e che il giudizio finale non è una media aritmetica. La sentenza del TAR Veneto n. 126 del 2025 invocata dal ricorrente è distinta dalla fattispecie.
Quanto alle raccomandazioni della SIMA, il TAR rileva che non sono state richiamate dal bando né dai criteri predeterminati e non sono vincolanti. Il settore SECS-P/08 è non bibliometrico; la Commissione ha correttamente omesso il riferimento agli indicatori quantitativi previsti dall’art. 4, comma 3, lett. d), del regolamento d’Ateneo. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale, espressamente condizionato, è improcedibile. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.