Fatture per operazioni inesistenti e ruolo dell’amministratore di diritto (Cass. pen. Sez. VII n. 38575 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari l’amministratore di diritto di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico o dolo eventuale. La natura fittizia di una società può essere desunta dall’anomalo e antieconomico meccanismo delle vendite sottocosto, prive di margine di guadagno, senza necessità di ulteriori accertamenti sull’effettiva attività economica. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità ove la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esauriente.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado, irrogando rispettivamente due anni e due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire a una società di evadere l’IVA e le imposte sui redditi.
Il primo ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla responsabilità e all’inutilizzabilità della notizia di reato, oltre alla mancata assunzione di una prova decisiva sulla natura non fittizia di una delle società coinvolte. Il secondo lamenta il vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di diritto, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull’omesso riconoscimento dei benefici di legge e sull’applicazione delle misure accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambe le doglianze del primo ricorrente non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.
Nel caso di specie la ricostruzione dei fatti è puntuale e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno accertato che la società non aveva proceduto al deposito dei bilanci e che, attraverso lo spesometro integrato, erano state rilevate operazioni di acquisto per ingenti somme senza applicazione dell’IVA. Le vendite risultavano operazioni antieconomiche, prive di margine di guadagno. Da tali circostanze il giudice ha inferito che la società si interponeva fittiziamente nel meccanismo fraudolento, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti.
Quanto all’inutilizzabilità della notizia di reato, la Corte osserva che essa non è mai stata utilizzata, ma solo i relativi allegati documentali, di natura di prova documentale; il ricorrente non aveva sollevato eccezioni al momento della produzione.
Per il secondo ricorrente, la Corte conferma la natura fittizia della società, priva di sede e di risorse e operante con vendite sottocosto. Ne deriva la piena consapevolezza della natura di cartiera e la qualifica di amministratore di diritto, non riducibile a mero prestanome. Richiamando Sez. F n. 42897 del 09.08.2018, si afferma che l’accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale.
Il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici è giustificato dalla gravità del reato, dai precedenti e dal comportamento processuale non collaborativo. Le misure accessorie, obbligatorie, sono state modulate secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.