Convalida del Daspo priva dell’ora di deposito: incertezza a favore del destinatario (Cass. pen. Sez. III n. 26076 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. L’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida — come nel caso di ordinanza depositata senza indicazione dell’orario — comporta la caducazione della misura. In tema di libertà personale e a fronte di una disciplina rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni sulla regolarità formale dei provvedimenti giudiziari: il dubbio si risolve in favore del soggetto colpito dalla misura.
Il Fatto
Il Questore di Sassari aveva imposto a un tifoso il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per sei anni, con obbligo di presentazione per cinque. Il G.i.p. del Tribunale di Sassari, con ordinanza del 15.04.2026, aveva accolto la richiesta di convalida formulata dal pubblico ministero, limitatamente alle prescrizioni accessorie.
Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi: il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica, il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali, un errore nella data del provvedimento quoterario richiamato in dispositivo, la mancanza di valutazione sulla pericolosità attuale, il vizio di motivazione sull’identificazione e, infine, la violazione del principio di gradualità delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio dichiara di voler dare seguito: la convalida non può intervenire prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica, perché l’inosservanza impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa ed è causa di nullità generale. Il principio è ribadito richiamando Sez. 3 n. 20366 del 02.12.2020, dep. 2021, Pedretti e, da ultimo, Sez. 3 n. 10294 del 14.01.2026, Caroli.
Il Collegio cala quindi la regola nella fattispecie concreta. La notifica al ricorrente era avvenuta alle ore 12 del 13.04.2026, mentre l’ordinanza di convalida era stata depositata il 15.04.2026, ma senza indicazione di orario. Dagli atti non emergono altre indicazioni idonee a stabilire l’ora del deposito.
Di fronte a questa situazione di incertezza, la Corte afferma che il dubbio non può che risolversi in favore del soggetto colpito dalla misura. Il principio è sorretto da un ulteriore e consolidato orientamento, richiamato con Sez. 3 n. 5624 del 08.07.2016, dep. 2017, Barrasso: l’incertezza non risolvibile alla stregua degli atti sulla tempestività della convalida comporta la caducazione della misura. In applicazione di tale regola la Corte richiama l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza priva dell’ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni sulla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. Nello stesso senso sono citate Sez. 3 n. 20772 del 15.04.2010, Frioni e Sez. 3 n. 20785 del 15.04.2010, Venneri.
Il primo motivo è dunque fondato e assume valenza assorbente rispetto alle altre censure, che restano ultronee. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’obbligo di presentazione, con conseguente perdita di efficacia di tale misura. Il dispositivo impone alla Cancelleria di comunicare il provvedimento al Questore di Sassari.
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Nota della Redazione
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